Scuola: Diploma Magistrale linguistico Valido per l’insegnamento

Rieccoci a parlare nuovamente del tema diplomi sostenuti ancor quando vi erano le scuole magistrali e a tal proposito interviene il Consiglio di Stato incentrando il discorso sul diploma della sperimentazione ad indirizzo linguistico. Il Consiglio di Stato smentisce il Tar Lazio, sul diploma magistrale linguistico, che invece aveva respinto in precedenza il ricorso di un’aspirante docente, esclusa dalle procedure dello scorso concorso docenti 2016.

Vediamo nel dettaglio il caso per fornire utili informazioni a chi si trova nelle stesse situazioni.

Il Consiglio di Stato ha chiesto l’annullamento della parte del decreto del MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, “di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui all’articolo 3, comma2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le

Scienze dell’educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”.

Gli articoli del Decreto interministeriale del 10 marzo 1997 che trattano l’argomento esclusione dal bando non enunciano indicazioni sul titolo da possedere e quindi non indica se il titolo debba essere sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico), il tutto però riferendosi ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale.

La sentenza del Consiglio di Stato è di natura cautelare, e per tanto il giudizio di merito si avrà a novembre 2018, e inoltre, i giudici condannano “il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese della presente fase cautelare in favore della parte appellante, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.”

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