Docenti: possono svolgere seconda attività o libera professione?

Una delle domande che spesso un docenti si pone é: Posso svolgere una seconda attività? Posso esercitare la libera professione? dietro questi interrogativi si cela la paura di commettere un illecito ed ovviamente di rischiare il licenziamento, in questo articolo andremo a rispondere a questi quesiti e vedremo secondo le attuali leggi se i docenti possono svolgere anche altre attività professionali senza commettere reato.

Quando parliamo di dipendenti della pubblica amministrazione la legge prevede che questi ultimi non possano svolgere o ricoprire incarichi lavorativi nel settore privato senza l’autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono (incompatibilità relativa Art. 53, comma 7 del Decreto legislativo 165/2001 (“Testo unico del pubblico impiego”).

Mentre l’Articolo 508, comma 10 del Decreto legislativo n. 297/94 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) afferma che non possono esercitare neanche attività di natura commerciale o industriale o professionale, così come non possono lavorare come dipendenti privati o assumere cariche in società aventi scopo di lucro.

Quanto detto non vale però per i docenti universitari e gli insegnanti di scuola che godono di un regime particolare, questi ultimi rispettano alcune norme possono esercitare la libera professione, vediamo nel dettaglio quali sono i crismi per cui è possibile esercitare la libera professione:

  • non deve essere incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata
  • deve essere autorizzato dal dirigente scolastico
  • non pregiudicare l’attività di docenza
  • deve essere  compatibile con gli orari di servizio
  • deve essere coerente con l’insegnamento impartito.

I docenti godono di questi particolari privilegi poichè la legge considera positiva la libera professione in quanto accresce la competenza e l’esperienza di chi la esercita, producendo indirettamente effetti positivi anche sulla professionalità dell’insegnante, un classico esempio in tal senso è rappresentato dai docenti di scienze giuridiche ed economiche, che possono tranquillamente esercitare anche la professione di avvocato (Articolo 508, comma 15 del Decreto legislativo n. 297/94 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”).

Oltre ciò tutti i docenti universitari che hanno un contratto a tempo determinato e gli insegnanti con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% possono anche esercitare attività di natura commerciale, industriale o professionale che vengono invece proibite a tutti gli altri dipendenti pubblici, anche in questo caso questi attività dovranno essere svolte senza pregiudicare il corretto svolgimento delle attività connesse alla docenza.

Vi sono poi anche alcune attività che possono essere svolte senza nessun tipo di autorizzazione, vediamo nella seguente tabella quali soni:

  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
  2. sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  3. partecipazione a convegni e seminari
  4. incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
  5. incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
  6. incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
  7. attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
  8. partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
  9. attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
  10. incarichi presso le commissioni tributarie
  11. incarichi come revisore contabile.

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