Diplomati Magistrale, nuovo no dal Consiglio di Stato

Dal consiglio di stato non arrivano buone notizie per i docenti Diplomati magistrale, inoltre il parere dell’avvocatura dello stato invocato anche dal Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli atteso per il 23 Marzo 2018 non è arrivato, a questo come dicevamo si aggiunge un altro tassello non sicuramente positivo, il consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato ai fini dell’inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia.

Oltre al parare dell’avvocatura dello stato che non è arrivato, registriamo un altro aggiornamento sulla vicenda il Consiglio di Stato, con sentenza nr.1931 del 28.03.18, ha accolto il ricorso in appello dello Snadir, relativo alla questione dei diplomati magistrali, affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo, rimettendo la causa al Tar del Lazio per riesaminare le ragioni, nel merito, non affrontate dai citati giudici.

Le sigle sindacali premono per una soluzione celere del problema, sono stati già diversi gli scioperi generali organizzati dai sindacati in favore dei docenti Diplomati magistrale, che secondo i calcoli dovrebbero essere circa 50.000 di cui circa 6mila già immessi in ruolo.

Tornando al ricorso il consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato, di seguito vediamo quali sono state le motivazioni che hanno portano il consiglio di stato a respingere il ricorso:

Le questioni giuridiche dedotte in giudizio sono state definite dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017, che ha affermato principi – da intendere qui richiamati – in applicazione dei quali risulta infondata la pretesa degli appellanti. In particolare, sotto il profilo processuale, l’Adunanza plenaria, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha concluso per la tardività sia delle domande di inserimento – formulate in sede amministrativa – sia dei ricorsi, perché gli interessati avrebbero potuto percepire l’illegittimità del mancato inserimento ben prima del 2013.

Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la “conoscenza” non è sorta dal momento in cui la questione è giunta in sede giurisdizionale, ossia quando nel 2013/2014 è stata accertata l’illegittimità del mancato inserimento dei diplomati magistrali ante 2000/2001 (avvenuta in esito alla emissione del parere del Consiglio di Stato in occasione del ricorso straordinario che ha portato anche alla correzione in sede amministrativa della valutazione di questo diploma tramite l’emissione di apposito decreto del Ministero in materia di graduatorie di Istituto).

Pertanto, il primo atto lesivo non è affatto il decreto ministeriale n. 235 del 2014: per l’Adunanza Plenaria la piena conoscenza “per proporre impugnazione andrebbe, semmai, individuato (anche a voler prescindere dalla preclusione comunque derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di inserimento) nella pubblicazione del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. poiché il D.M. 16 marzo 2007 è l’ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse, per espressa disposizione di legge, a nuovi accessi”.

In aggiunta, sul piano sostanziale, con la stessa pronuncia si è negata la qualificazione del diploma magistrale come “titolo abilitante”, su cui si è basata la pretesa fatta valere in giudizio dagli appellanti. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

 

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