Certificazione 24 CFU acquisiti durante la laurea ecco come funziona

Nel corso dell’etate 2017 il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad emanare un decreto con il quale dal 2018 verrù modificato il percorso per diventare e lavorare come docente nella scuola pubblica italiana, una delle principali novità del decreto è il possedimento dei 24 CFU Crediti Formativi come requisito per poter accedere a bando di concorso pubblico, dalla pubblicazione del decreto sono moltissimi gli aspiranti docenti che si pongono quesiti sul funzionamento dei 24 CFU in particolar modo molti si chiedono come funzioni la certificazione dei Crediti già posseduti per tutti coloro che li hanno già acquisiti durante il loro percorso accademico, su questo aspetto in particolare il Ministero è intervenuto pubblicando la nota 29999 del 25 Ottobre 2017, dove viene chiario proprio gli aspetti che riguardano la certificazione dei 24 CFU.

Acquisizione 24 CFU e certificazione, nota 29999 del 25 ottobre 2017

Il Miur attraverso la nota nota 29999 del 25/10/2017 ha chiarito alcuni dubbi che molti aspiranti docenti hanno manifestato in merito alla certificazione dei Crediti Formativi per l’accesso alle cdc del concorso docenti 2018, la circolare chiarisce che gli atenei italiani debbano rilasciare gli attestati spettanti per i cfu e attività svolte presso la stessa università indicando numero crediti, valutazione; a seguito l’aspirante insegnante potrà disporre di una certificazione dei crediti già acquisiti e completarli/integrarli nell’Ateneo scelto; al termine del programma, e con l’acquisizione totale dei 24 cfu richiesti, avrà una certificazione complessiva dei crediti formativi universitari validi per la partecipazione al concorso docenti 2018.

Alla luce di quanto detto il riconoscimento dei CFU non avverrà in maniera automatica  da parte degli atenei, i quali sono chiamati a valutare i contenuti formativi e obiettivi delle discipline per la convalida, la circolare ministeriale chiarisce anche i criteri di riconoscimenti dei crediti già acquisiti durante il corso di laurea, per permettere al candidato di scegliere i percorsi formativi solo per i CFU effettivamente ancora non acquisiti:

  1. I Crediti Formativi CFU acquisiti con laurea vecchio ordinamento (V.O), in cui gli esami semestrali hanno valore di 6 CFU e annuale di 12 CFU;
  2. Tuttu i dottorandi o studenti in scuole di specializzazione possono ottenere i 24 CFU durante la frequenza del percorso universitario – salvo divieti nel regolamento dell’istituzione;
  3. è possibile accedere al semestre aggiuntivo per l’acquisizione dei crediti (tutti o in parte), per gli studenti universitari aspiranti docenti iscritti al momento in un corso di laurea/magistrale – fermo restando una sola possibilità durante la carriera universitaria del singolo candidato;
  4. le attività formative dei percorsi di acquisizione dei crediti – secondo la nota ministeriale del 25/10/2017 – possono essere inserite nel piano di studi (esami a scelta) purché siano coerenti con il percorso di studi individuale.

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-29999-del-25-ottobre-2017-chiarimenti-sull-acquisizione-dei-24-cfu.flcha

Leave a Reply