Tante le perplessità e curiosità segnalateci in merito alle assunzioni contemporanee, parliamo di come procedere nel caso del ruolo contemporaneo di docente e personale ATA. E’ possibile lasciare la supplenza ATA per accettare la supplenza da docente o viceversa, ma sono previsti effetti che riguardano ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 e del dm 131/2007, si tratta di sanzioni differenti per personale ATA e per i docenti.
Nell’ambito del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2017/18, è possibile l’abbandono della supplenza conferita da Graduatorie permanenti o di istituto, ma per il personale ATA è prevista la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso. Mentre per i docenti l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per l’anno scolastico in corso.
E’ possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei? Questa una delle tante perplessità a cui il Miur risponde positivamente e dà la possibilità di tale opportunità di scelta, inoltre si ribadisce che in base all’art. 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) “le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.”