Per tutti i docenti che ambiscono ad una cattedra di ruolo le supplenze sono un passaggio obbligatorio per poter acquisire punteggio e scalare posti all’interno delle Graduatorie di Istituto, già le Graduatorie ma come funzionano nel dettaglio e in che modo il dirigente scolastico attinge le supplenze da queste ultime? In questo articolo spieghiamo nel dettaglio proprio questi aspetti e spiegare in maniera chiara ed esaustiva il meccanismo che le regola.
Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce:
- Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;
- Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento;
- Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
Per quanto riguarda il Dirigente scolastico e le modalità con cui può attingere personale dalle Graduatorie di istituto vi sono diverse modalità, vediamo nel dettaglio quali sono:
- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.
Per i titoli di accesso alle graduatorie si rinvia alla sezione TFA e Abilitazioni
L’attuale disciplina delle supplenze è contenuta nel Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007, parzialmente modificato con Decreto ministeriale 326 del 4 giugno 2015.
Approfondimenti:
Triennio di validità 2014/2017 (Decreto ministeriale 353 del 23 maggio 2014)