Docente senza Green Pass, stop allo Stipendio dopo 5 giorni di assenza

In data 6 agosto 2021 è entrato in vigore l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ad una serie di attività che prevalentemente di svolgono al chiuso, tra le novità incluse nel decreto legge ci sono alcune regole anche per il mondo della scuola in particolare per docenti e ata, una norma nello specifico sta creando molte polemiche ed è quella che riguarda i docenti che con l’inizio del nuovo anno scolastico non avranno ancora il Green Pass.

Per tutti i docenti che il prossimo anno scolastico si troveranno senza Green Pass potrebbero trovarsi lo stipendio più leggero, infatti tra le varie norma nel decreto legge c’è quella che introduce l’obbligo per i docenti e coloro che non lo possiedono saranno considerati assenti ingiustificati e dopo 5 giorni il rapporto di lavoro “è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Una situazione nella quale nessuno vorrebbe trovarsi ovviamente e che ha fatto sollevare molte polemiche tra gli stessi docenti, ma non solo visto che la norma viene estesa anche al personale ata, che si troveranno nella medesima situazione nel caso non abbiamo il Green Pass.

Sempre per quanto riguarda la scuola, il decreto indica che ci dovranno essere sempre distanziamento di un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano” e ribadisce l’obbligo di mascherina per tutti gli studenti, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e per chi ha patologie incompatibili con l’utilizzo.

Il governo ha inoltre sapere che non è escluso che si possa stare all’interno delle aule senza mascherina: per le classi di studenti “che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione”, i protocolli possono prevedere delle deroghe all’obbligo.

Il decreto legge approvato interviene anche sulla dad, i governatori delle singole regioni potranno disporre la Dad solo per “specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione” e “in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

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