Decreto Ristori e Reddito di emergenza, le ultime novità in arrivo a Novembre 2020

Con l’ultimo Decreto Legge denominato “Ristori” il governo ha introdotto delle novità anche per quanto riguarda il Reddito di emergenza per far fronte all’Emergenza Sanitaria da Covid 19 che ha portato con sè come effetto collaterale l’impoverimento di moltissimi famiglie Italiane i cui componenti della famiglia molto spesso hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione e quindi con stipendi di molto ridotti.

Il decreto Ristori ha introdotto altre due mensilità per il reddito di emergenza, ma chi può usufruirne? Come già annunciato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 29 ottobre 2020, sono in arrivo le due mensilità con il decreto Ristori, le quote infatti si attendono per il mese di novembre e dicembre e sono incluse in tali quote le famiglie in difficoltà.

Il decreto Ristori prevede un reddito di emergenza che va da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 800 euro (840 se nel nucleo familiare è presente un disabile), tale reddito andrà anche in aiuto alle imprese con cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti.

Le due mensilità reddito di emergenza saranno percepito solo da chi era già stato beneficiario della quota del decreto Agosto, le due mensilità ulteriori del reddito di emergenza andranno quindi a:

– coloro che hanno ottenuto mensilità introdotta dal decreto Agosto;

– nuovi potenziali beneficiari che possono rientrare nei requisiti di reddito relativamente al mese di settembre 2020.

Al momento però non è molto chiaro se il reddito di emergenza per le due mensilità di novembre e dicembre spetti anche a coloro che avendone ancora i requisiti, hanno ottenuto le prime due quote del decreto Rilancio e che, con quella del decreto Agosto convertito nella legge n. 126/2020 del 13 ottobre, hanno già raggiunto le tre mensilità.

Secondo il decreto riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020 ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si evince dal decreto che possono percepire le due nuove mensilità anche i percettori delle quote del reddito di emergenza del dl Rilancio che hanno beneficiato anche della terza mensilità di cui sopra, ma a tal proposito cè ancora ancora qualche dubbio che presto l’INPS chiarirà.

I requisiti per percepire il reddito di emergenza:

  • residenza in Italia;
  • patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000 euro. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;
  • un reddito familiare nel mese di settembre 2020 inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Si fa presente che il bonus si può percepire solo se nel nucleo familiare non vi è un altro percettore del bonus 1.000 euro previsto dall’articolo 15 del decreto Ristori e il REM viene riconosciuto anche a nuovi beneficiari che possano rientrare nei requisiti già elencati sopra nell’articolo.

Entro il 30 novembre 2020 gli interessati a far richiesta del reddito di emergenza possono inviare all’INPS la richiesta.

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