Codice “E” nel Certificato di Malattia per Esenzione Visita Fiscale

Il Codice “E” inserito all’interno del certificato medico rilasciato dal medico di base permette di essere esenti dalla visita fiscale del medico INPS, questo codice non può essere inserito sempre all’interno del certificato di malattia, in questo articolo andiamo a vedere come funziona riprendendo anche una circolare pubblicata di recente dall’INPS proprio su questo argomento.

Nel corso degli anni si è diffusa l’erronea credenza che l’aggiunta del Codice “E” all’interno del certificato medico permettesse di essere esonerati dalla visita fiscale da parte del medico INPS, recentemente è stata la stessa INPS che attraverso una circolare ha proprio voluto chiarire questo aspetto affermando che questo Codice non assicura l’esonero dalla visita fiscale ma solo per l’obbligo di reperibilità, per tanto anche aggiungendo questo Codice il lavoratore deve comunque rendersi disponibile al controllo domiciliare del medico INPS.

Il famigerato codice “E” ha valenza esclusivamente per un uso interno riservato ai medici INPS ed è utile per l’analisi dei certificati pervenuti per esprimere le eventuali decisioni tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime ( circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95)

Nel medesimo comunicato l’INPS ha anche precisato che il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le agevolazioni, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici:
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

A questo proposito, va ricordato che le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti i lavoratori che si assentano per malattia, la normativa attualmente vigente prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

  • Infortuni di lavoro;
  • Patologie documentate e identificate le cause di servizio;
  • Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
  • Gestazione a rischio.

Dal 22 gennaio 2016 fanno parte dell’elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.