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Mobilità Scuola 2022/2023, precedenza personale con disabilità e cure continuative

Pubblicato il 11 Aprile 2022

Mobilità Scuola 2022/2023, precedenza personale con disabilità e cure continuative – L’ argomento che affronteremo oggi riguarda la mobilità 2022/2023 le precedenze al personale con disabilità e le cure continuative ma andiamo vedere a quali condizioni e come si applica. Precedenze Le precedenze vanno in ordine di priorità articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25 e sono:

  • Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  • II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  • VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, è un ordine, che parte dalla terza precedenza e viene riconosciuta e menzionato dal CCNI, articolo 13. Ma andiamo a vedere a chi spetta, e in quale fase si applica e a quali condizioni.

A chi spetta

Come ricorda il sito LaLegge104.it La precedenza viene identificato nel seguente ordine, il personale:

  • disabile di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  • (non necessariamente disabile) che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  •  personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

Applicazione – La precedenza viene applicata ai soli trasferimenti (non ai passaggi di ruolo/cattedra) viene attuata in tre fasi in cui si articola la manovra di mobilità: 1) fase comunale; 2) fase provinciale; 3) e in fine la fase interprovinciale.

Va sottolineato che la precedenza di cui vi ho parlato pochi minuti fa cioè il numero 2 si applica nella prima fase ai soli distretti differenti dallo stesso comune.

A quali condizioni

Personale disabile art. 21 legge 104/92 e personale art. 33/6 legge 104/92

Il personale disabile di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92 (punto 1 citato pochi minuti fa) il personale di cui all’articolo 33/6 della legge n. 104/92 (punto 3 citato pochi minuti) fruire della precedenza (all’interno della provincia in cui è posto il comune di residenza), a condizione che si esprima, una  preferenza nella domanda, nel comune di residenza o il distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastici comprese in esso.

La preferenza per il comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. dire che:

  • se il docente non intende esprimere preferenze per altro comune (oltre a quello di residenza), può indicare soltanto scuole del comune di residenza o il distretto sub-comunale;
  • se il docente intende esprimere preferenze per altro comune (oltre a quello di residenza), prima di tali preferenze deve indicare il citato comune di residenza.

Se nel comune di residenza non è presente una scuola esprimibili come ad esempio:

un docente di scuola secondaria di II grado non è menzionato nel comune ma ci sono solo istituti comprensivi oppure il docente che insegna in una classe di un concorso che non è prevista nelle scuole secondarie di II grado presente e già menzionato nel comune), è possibile che:

  • una scuola di un comune viciniore oppure
  • una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di residenza (in pratica la sede o il plesso della scuola sede di organico devono trovarsi già menzionato nel comune)

Il personale, ha diritto di usufruire dalle precedenze che si trovano nella prima fase ovviamente partecipando alla prima fase, è chiaro che si esprima il comune di residenza di cui si è già titolari, prevedendo la fase di trasferimento all’interno del predetto comunale).

Personale che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo

Anche il personale che non possiede necessariamente una disabilità ha bisogno di cure particolari cure continuative  per gravi  patologie, infatti nel punto 2 citato pochi minuti fa  dice che usufruire delle precedenze (all’interno e per la provincia del comune di residenza) a condizione che esprima una preferenza all’ interno della  domanda, di  una o più scuole o distretti che sono compresi nel  comune cioè la preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze, quindi la preferenza sintetica per il predetto comunale di cura è obbligatoria , casomai si intende esprime delle ulteriori preferenze.

Il diritto di precedenza può essere applicato anche su tutte le preferenze espressa nella domanda l’importante e che la prima preferenza sia in un comune dove c’è un centro di cura specializzato.

Qualora nel comune di residenza non siano presenti delle scuole esprimibili è possibile indicare:

  • una scuola di un comune viciniore oppure
  • una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza (in pratica la sede o il plesso della scuola sede di organico si trovano già menzionati nel comune).

Come vi ho già detto prima   la precedenza viene applicata nella prima fase comunale solo tra i distretti diversi nello stesso comune.

Documentazione

La documentazione, attesti la condizione tale da permettere di usufruire della precedenza, sarà  indicata nell’Ordinaria ministeriale che definirà le modalità in cui si applica il CCNI 2022/25 nel quale indicherà tutte le date (comprese quelle di presentazione delle domande) riguardante  le  operazioni di mobilità già presente nella documentazione.

Filed Under: Legge 104/92

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