Legge 104 Art 3 Comma 3, cosa Dice?

La Legge 104/92 Art 3 Comma 3: è la legge gradro nazionale che regola l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, questa legge permette ai lavoratori che hanno un familiare con gravi disabilità, di usufruire di particolari agevolazioni come ad esempio giorni di congedo retribuiti da deidicare all’assistenza del disabile, ma non solo, le agevolazioni sono molteplici sia in favore del lavoratore che della persona Disabile, in questo articolo andremo a vedere in particolare cosa dice Art 3 Comma 3 della Legge 104/92.

Nel dettaglio l’art. 3 – comma 3 della Legge 104 va a definire quali sono le situazioni di handicap grave:

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

L’articolo chiarisce inoltre che il certificato di handicap grave rappresenta un requisito necessario, ma non sempre sufficiente, infatti per poter accedere alle agevolazioni previste dalla legge la disabilità grave devrà essere riconosciuta in maniera ufficiale dalle stesse commissioni mediche che operano presso l’Azienda USL per il riconoscimento dell’invalidità civile (Legge n. 295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (Legge n. 104/92 – art. 4), nonché da un medico dell’INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, che ha anche attribuito all’INPS il compito di convalida definitiva dei verbali.

L’art. 3 – comma 3 della Legge 104 specifica inoltre che non tutti sono soggetti a questa procedura, vi sono infatti alcuni situazioni che fanno eccezione e non sono soggette al tipo di procedura e verifica che abbiamo appena descritto, vediamo di seguito quali categorie di disabili non sono coinvolte:

  • le persone affette da sindrome di Down che possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell’Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra;
  • i grandi invalidi di guerra e per servizio titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra e ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata, a causa di lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge (articolo 38 – comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).

L’art. 3 – comma 3 della Legge 104 chiarisce anche quali sono tutte le agevolazioni lavorative per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità, in presenza anche degli altri requisiti richiesti dalla legge, sono:

  • prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all’8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (coniuge, figlio, fratello e/o sorella, genitore, parente o affine entro il terzo grado) portatore di handicap in condizioni di gravità.

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