TFA Sostegno, riammessi 200 docenti esclusi dalla preselezione

L’argomento sostegno è sempre un’ingarbuglio di notizie e disagi, ma non sono da meno anche i disagi in cui si trovano i docenti. L’ultima notizia riguarda le 300 cattedre assegnate a docenti non specializzati che sono riusciti così a scavalcare i docenti che possedevano tale titoli di specializzazione, insomma davvero una cosa che lascia allibiti. La buona notizia che pare non fare una piega arriva dai docenti idonei non ammessi alle prove che gustano la rivincita, in quanto è stata pubblicata dal Tar del Lazio la sentenza che riapre le porte a centinaia di docenti che, pur essendo già abilitati per il sostegno, dovranno comunque ottenere il titolo del tfa, così da abbandonare il ruolo di docente provvisorio in quanto scavalcati da molti colleghi non abilitati.

Da anni è risaputo che ai corsi di specializzazione sono ammessi a partecipare soltanto insegnanti già in possesso dell’abilitazione e che spesso insegnano anche di ruolo da molti anni, ma questi sono costretti a sottoporsi ad una triplice prova di ammissione che potrà farli accedere al percorso di specializzazione.

Secondo l’opinione di alcuni Avvocati è evidente che l’unica ragione che può limitare la loro formazione professionale è l’adeguata formazione che gli Atenei devono garantire sulla base del numero dei posti banditi e ribadiscono il fatto che non ritengono  legittimo che la formazione per docenti già abilitati e nel caso della ricorrente che ha agito perfino di ruolo debba essere a numero chiuso, è evidente che l’unica ragione che può limitare la loro formazione professionale (garantita dalla Costituzione) è, a nostro modo di vedere, l’adeguata formazione che gli Atenei devono garantire sulla base del numero dei posti banditi.

Nel caso in cui, come già è accaduto, i posti banditi sono addirittura più dei partecipanti, non si riescono a comprendere le ragioni per cui non si dia la possibilità ad un insegnante già abilitato con formazione di studio la possibilità di continuare a formarsi.

La formazione può solo aumentare le capacità del docente tenendolo sempre aggiornato, quindi perché negare tale possibilità al docente?

In Sicilia lo scorso anno sono stati moltissimi anche i casi di trasferimenti sul posto del sostegno anche se non in possesso della specializzazione, allo scopo di far “avvicinare” docenti dal Nord al Sud.

Il Tar ha deciso così di stabilire, il principio per cui la prova preselettiva nelle procedure concorsuali assume solo la funzione di operare una prima selezione dei partecipanti e per l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore.

Secondo l’opinione dei giudici amministrativi, va valorizzato “sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza, che disciplinano l’operato della pubblica amministrazione: principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati”.

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