Presenza docenti: No Impronte, No Badge, basta firma sul registro di classe (Sentenza TAR)

Si parla spesso della presensa dei docenti sul posto di lavoro, in questi ultimi mesi si è parlato molto anche dell’introduzione delle impronte digitali all’interno della pubblica amministrazione per rilevare la presenza sul posto di lavoro per combattare anche l’assenteismo, ma per quanto riguarda i docenti ai fini della presenza non sono necessarie impronte, badge o altri dispositivi, basta semplicemente la firma apposta sul registro di classe elettronico, lo dice una sentenza del Tribunale di Firenze.

Il tribunale di firenze con la Sentenza del 09-02-2017 ha affrontato il tema della presenza dei docenti sul posto di lavoro, la sentenza prende in esame il caso di una docente lamentava l’immotivata sorveglianza sugli orari di entrata ed uscita e l’illegittima introduzione della rilevazione dell’orario con il badge elettronico.

In questo caso il tribunale di Firenze ha dato ragione alla docente affermando che per la categoria degli insegnanti è necessario ai fini della presenza la sola firma sul registro elettronico, il tribunale ha specificato che per i dipendenti pubblici la presenza sul posto di lavoro deve essere rilevata secondo un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006).

Nel caso della categoria dei docenti, il sistema di rilevazione delle presenze previsto dalle norme vigenti è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, pertanto ai fini della attestazione del servizio della ricorrente erano valide unicamente la firma sul registro di classe e le dichiarazioni di presenza che ella stessa formava.

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