Docenti neo-assunti, servizi utili per il superamento del periodo di formazione e prova

Un avviso già pervenuto ai docenti neoasunti con la nota 39533 del 4 settembre 2019, anche per l’a.s. 2019/2020 ha specificato che il periodo di formazione e prova è regolato dal D.M. 850/2015. La nota 39533 del 4 settembre informa che il superamento del periodo di formazione e prova è dunque subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato (per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico) di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Rientrano nel calcolo anche tutte le attività connesse al servizio scolastico, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, ma si fa chiarezza che sono esclusi invece i  giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Inclusi nei 120 giorni di attività didattiche:

  • i giorni effettivi di insegnamento e i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica (comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali).

I docenti neoassunti durante il periodo di prova nel caso di giudizio favorevole il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

Nel caso in cui al neoassunto sia comunicato esito negativo al termine del periodo di prova il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova e nel provvedimento saranno indicati anche gli elementi di criticità emersi.

Durante i giorni del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, che ha l’obiettivo di valutazione dell’idoneità del docente, e tale valutazione del d.s. sarà parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato.

La valutazione prevede il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo e il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Inoltre il dirigente scolastico può richiede prontamente apposita visita ispettiva nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale.

(I provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento).

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