Vaccini e Iscrizione a Scuola, ecco le 10 Domande Frequenti

Il prossimo anno scolastico sarà interessato da un’importante novità, nelle ultime settimane infatti è stata approvata la legge che obbliga gli studenti a 12 vaccinazioni obbligatorie per poter effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018, la documentazione relativa va presentata entro il 10 settembre 2017, anche con autodichiarazione, le legge preve inoltre sansioni che possono arrivare fino a 7.500 per chi non vaccina i figli, di seguito i punti salienti, per FAQ. L’ultima, la decima, la anticipiamo subito: «per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione relativa alle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, e può essere sostituita anche da un’autodichiarazione.

Per chi c’è l’obbligo di vaccinazione?
L’obbligo alle vaccinazioni c’è solo per i minori tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite dodici vaccinazioni.

Le 12 vaccinazioni saranno gratuite?
Sì, le dodici vaccinazioni obbligatorie saranno gratuite. La gratuità, su cui ci si era interrogati perché la ministra Lorenzin non ne aveva fatto cenno esplicito in conferenza stampa, è scritta nero su bianco all’articolo 1 della legge.

Quali sono le 12 vaccinazioni obbligatorie?
ecco di seguito l’elenco delle 12 vaccinazioni obbligatorie introdotte dalla nuova legge sui vaccini:

anti-poliomielitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;
anti-Haemophilus influenzae tipo b;
anti-meningococcica B;
anti-meningococcica C;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
anti-varicella.

E se mio figlio ha già fatto una di queste malattie?
C’è l’esonero dalla vaccinazione, a patto che l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale sia comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica.

Mio figlio ha allergie o problemi di salute che sconsigliano la vaccinazione: che cosa devo fare?
Le vaccinazioni possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Cosa succede se non vaccino mio figlio?
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale scatta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia tra i 500 e i 7.500 euro.

Prima della “multa” ai genitori viene dato un arco di tempo per far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, con l’impegno di completare il ciclo previsto. Trascorso questo termine, l’azienda sanitaria locale competente segnala l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. Il 50% dei soldi entranti dalle sanzioni, per gli anni 2017 e 2018, andranno al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per realizzare iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria.

Che documenti chiederà la scuola?

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione a richiedere la presentazione della documentazione che comprovanti l’effettuazione delle 12 vaccinazioni obbligatorie oppure, nei casi previsti, l’esonero, o il differimento delle stesse. Nel caso in cui la vaccinazione non sia stata ancora effettuata ma il bambino sia in lista d’attesa alla Asl, è sufficiente presentare la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie entro la fine dell’anno scolastico. La documentazione va presentata per tutti i minori, da zero a sedici anni. All’atto di iscrizione basta anche un’autodichiarazione: la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

Senza vaccinazioni, mio figlio potrà andare a scuola?

Per i servizi educativi per l’infanzia (nidi) e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la risposta è “no”: la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, dalla primaria in poi, la risposta è sì: la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami (in ogni caso però scatta la sanzione pecuniaria e la segnalazione all’Asl).

Mio figlio non può vaccinarsi per motivi di salute: che succederà a scuola?
I minori in questa condizione sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Le classi dove sono presenti più di due alunni non vaccinati vengono segnalate entro il 31 ottobre di ogni anno all’ASL.

Ma per quest’anno?
Niente panico da burocrazia, niente corse per uffici e vacanze rovinate. Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione relativa alle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, e può essere sostituita anche da un’autodichiarazione. In tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

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