Codice di condotta nei Colloqui di lavoro, stop a indagini sui social e domande personali

Codice di condotta nei Colloqui di lavoro, stop a indagini sui social e domande personali – Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato il proprio assenso a un Codice di condotta che le agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale dovranno rispettare. Tale codice vieta esplicitamente la consultazione dei profili social dei candidati e la formulazione di domande riguardanti il precedente datore di lavoro durante i colloqui di lavoro.

Questa iniziativa, promossa da Assolavoro, mira a stabilire delle direttive chiare per le Agenzie per il lavoro (Apl), garantendo così che i colloqui si svolgano nel pieno rispetto della privacy e della dignità dei candidati.

Domande come “Sei incinta?”, “Qual è il tuo orientamento politico?”, o “Convivi con un uomo o con una donna?” sono esempi di quesiti che, sebbene già proibiti dalla normativa vigente, vengono ancora posti durante i processi di selezione, compromettendo la riservatezza e incorrendo in discriminazioni.

Per contrastare queste pratiche lesive e discriminanti, il Garante ha deciso di adottare un insieme di buone prassi intese a promuovere un trattamento corretto dei candidati, valorizzando la loro esperienza e facilitando un inserimento consapevole nel mercato del lavoro, proteggendo al contempo i loro dati personali.

Il Codice di condotta rappresenta un insieme di direttive specificamente progettato per allinearsi e dettagliare l’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), ovvero il Regolamento (UE) n. 2016/679. Questo codice è il risultato di una collaborazione tra Assolavoro, l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro, e il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Si rivolge alle agenzie che operano nel campo della somministrazione di lavoro, intermediazione, mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, come autorizzato dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Le agenzie che aderiscono a questo Codice di condotta sono vincolate a seguire procedure stringenti durante i colloqui di lavoro, evitando di porre domande che possano ledere la privacy e la dignità dei candidati. Il Codice mira a precisare le responsabilità privacy tra le agenzie per il lavoro e i loro clienti, indicando quali dati personali possono essere trattati e come debbano essere gestiti, dalla raccolta fino alla loro eventuale cancellazione.

Riguardo al ruolo delle Agenzie, delineato all’art. 4 del Codice, viene specificato il loro impegno nel trattamento dei dati personali dei candidati. Le Agenzie sono autorizzate a conservare i dati per un periodo di 48 mesi, a meno che non venga richiesta la loro cancellazione da parte degli interessati.

Inoltre, per i dati relativi ai rapporti di somministrazione di lavoro, il periodo di conservazione si estende fino a undici anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro, garantendo così un equilibrio tra la necessità di proteggere la privacy dei candidati e le esigenze operative delle agenzie.

Le Agenzie riconosciute dall’ANPAL che decidono di aderire al Codice di condotta si impegnano a trattare esclusivamente dati indispensabili per l’avvio di un rapporto lavorativo, evitando ogni indagine su aspetti personali, politici, religiosi e sindacali del candidato.

Inoltre, il processo di preselezione non dovrà avvalersi di valutazioni basate su opinioni del candidato relative a questioni personali quali matrimonio, gravidanza, handicap, anche se il candidato dovesse concedere il suo consenso.

Informazioni ricavate dai social network

L’articolo 7 del Codice di condotta stabilisce chiaramente l’impossibilità di utilizzare informazioni raccolte dai profili social dei candidati come base per la selezione o l’intervista, a meno che queste non provengano da piattaforme social di natura professionale e siano direttamente rilevanti per le competenze richieste per il lavoro. Anche in questi casi, la raccolta di informazioni deve aderire strettamente al principio di minimizzazione e avvenire in modo non intrusivo.

Referenze professionali

Secondo l’articolo 8, le Agenzie per il lavoro non sono autorizzate a raccogliere referenze professionali dei candidati dai precedenti datori di lavoro e a comunicarle ai loro clienti senza aver ottenuto una “previa autorizzazione esplicita” dal candidato.

Normative esistenti

Il Codice di condotta si inserisce nel contesto delle normative italiane già esistenti, come lo Statuto dei lavoratori, la legge Biagi e il Codice delle Pari Opportunità, non proponendo innovazioni ma piuttosto specificando e rafforzando i limiti al trattamento dei dati personali dei lavoratori nel corso dei processi di selezione.

L’obiettivo è di consolidare le restrizioni imposte dalla legislazione italiana, fornendo una tutela ancora più marcata della dignità e della privacy del lavoratore, assicurando un trattamento equo e rispettoso durante la selezione professionale.