Isee 2024 Sbagliato o con errori, molte famiglie rischiano sanzioni e restituzione dei bonus

Isee 2024 Sbagliato o con errori, molte famiglie rischiano sanzioni e restituzione dei bonus – Compiere degli errori nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per il calcolo dell’ISEE 2024 Indicatore della Situazione Economica Equivalente, può avere conseguenze finanziarie significative, incluso il rischio di incorrere in sanzioni penali in determinate circostanze. Questo vale indipendentemente dall’intenzionalità dell’errore, poiché le norme relative alla correttezza dell’ISEE sono stringenti, soprattutto quando l’attestazione è utilizzata per accedere a misure di supporto al reddito, come l’Assegno di inclusione.

Se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato risulta essere inferiore a quello che sarebbe correttamente dovuto, il dichiarante si troverà ad affrontare sanzioni economiche piuttosto severe, le quali possono oscillare tra un minimo di 5.164 euro e un massimo di 25.822 euro. Importante sottolineare che la sanzione inflitta non potrà eccedere il triplo dell’importo del vantaggio economico indebitamente percepito.

La gravità della situazione si intensifica in relazione alla quantità di beneficio ottenuto grazie a un ISEE errato: l’intero importo percepito dovrà essere rimborsato, presentando il rischio di incorrere in un debito considerevole nei confronti dell’INPS. Inoltre, nel caso in cui il beneficio indebitamente ricevuto superi i 3.999,96 euro, si procederà anche a valutazioni di natura penale, con la possibilità di incorrere in una condanna alla reclusione da sei mesi a tre anni.

Particolarmente rilevante è la situazione per coloro che hanno utilizzato l’ISEE non corretto per accedere all’Assegno di inclusione, poiché in tale contesto si configura il reato di percezione indebita di tale beneficio. Quest’ultimo è passibile di sanzioni penali che prevedono la reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente vantaggi economici, presenta o fa uso di dichiarazioni o documentazioni false, attestanti fatti non veritieri, o si rende responsabile di omissioni di informazioni obbligatorie.

Nel caso in cui si prenda consapevolezza di aver commesso un errore nella dichiarazione ISEE, è vivamente consigliato rivolgersi senza indugi al Centro di Assistenza Fiscale (CAF) presso il quale è stata inoltrata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e illustrare dettagliatamente la situazione. Spetta al professionista incaricato l’attuazione delle procedure correttive, che includono la presentazione di una nuova DSU rettificativa in sostituzione di quella originariamente inviata, allo scopo di sanare l’errore e mitigare le conseguenze legali e finanziarie che ne derivano.

Molteplici nuclei familiari si trovano a gestire un ISEE non corretto, avendolo impiegato per richiedere bonus e sussidi. La radice di questa problematica spesso risiede in una mancata comprensione delle complesse normative che regolamentano la dichiarazione. Tuttavia, il principio di inescusabilità dell’ignoranza legislativa prevede che le penalità siano applicate comunque.

È un errore presumere che l’assistenza di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) nella procedura di rilascio dell’ISEE possa esonerare da responsabilità: chi presenta la DSU assume pienamente l’onere della veridicità delle informazioni fornite. Questo sottolinea l’importanza di un’accurata verifica delle informazioni dichiarate e della comprensione delle regole applicabili, per evitare conseguenze indesiderate.

Quando si procede alla compilazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è fondamentale prestare la massima attenzione per evitare errori, sebbene possano verificarsi delle sviste, specialmente tra quelle famiglie che, piuttosto che informarsi adeguatamente sulle normative che disciplinano la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), scelgono di affidarsi completamente ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Questi ultimi, pur fornendo generalmente un servizio preciso, potrebbero non essere al corrente di specifiche informazioni pertinenti che, se trascurate, potrebbero portare a una dichiarazione inaccurata.

Uno degli errori più frequenti è relativo alla composizione del nucleo familiare. Vi sono casi in cui vengono inseriti nella DSU solamente i membri effettivamente residenti sotto lo stesso tetto, trascurando di includere individui che, nonostante vivano in luoghi diversi, dovrebbero essere considerati parte del nucleo ai fini ISEE.

Nonostante il solerte impegno dei CAF nel verificare l’integrità delle informazioni fornite nella DSU, ci sono situazioni, come evidenziato dalle segnalazioni pervenute a Money.it, in cui i centri si limitano a processare i dati comunicati dai richiedenti senza approfondire la presenza di eventuali altri membri non registrati nello stato di famiglia, facilitando così l’insorgere di errori.

Un caso emblematico di questa problematica riguarda l’ISEE per minorenni. È comune tra i genitori non sposati e non conviventi l’errore di indicare come unico membro del nucleo familiare il genitore con cui il minore risiede, a discapito dell’altro genitore, durante la richiesta di prestazioni sociali, quale l’assegno unico universale per figli a carico.

Questo comportamento omette un aspetto cruciale: entrambi i genitori dovrebbero essere considerati componenti del nucleo familiare per una corretta valutazione dell’ISEE, sottolineando l’importanza di una comprensione approfondita e accurata delle regole di compilazione della DSU.

Quando si tratta della definizione del nucleo familiare ai fini ISEE, la distinzione tra genitori sposati non conviventi e genitori non conviventi non sposati assume un ruolo cruciale. Nel caso di coniugi legalmente uniti in matrimonio ma residenti in domicili separati, non sorgono problematiche: devono essere considerati parte dello stesso nucleo familiare per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), indipendentemente dai diversi indirizzi di residenza.

La situazione si complica, invece, per i genitori che non vivono insieme e che non sono legati da vincoli matrimoniali. Questi ultimi non sono automaticamente riconosciuti come appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Tuttavia, è fondamentale che entrambi i genitori vengano menzionati nella DSU. In particolare, nel contesto dell’ISEE destinato ai minorenni, utilizzato per accedere a sussidi o agevolazioni fiscali per i figli a carico, il genitore non convivente è classificato come “componente aggiuntivo del nucleo familiare”. Ciò significa che i suoi redditi e patrimoni vengono presi in considerazione nell’elaborazione dell’ISEE, ma esclusivamente per quanto concerne il figlio comune.

Di conseguenza, coloro che si apprestano a richiedere l’ISEE presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) devono descrivere accuratamente la propria situazione familiare, senza tralasciare la figura dell’altro genitore. Sarà poi responsabilità dell’addetto al CAF di inserire correttamente quest’ultimo come componente aggiuntivo del nucleo, evitando in tal modo eventuali disguidi o inesattezze che potrebbero compromettere la validità dell’attestazione.

Questo approccio garantisce la trasparenza e l’integrità nella valutazione dell’ISEE, preservando l’accesso alle agevolazioni previste per il sostegno ai minori.

La normativa che regola la composizione del nucleo familiare ai fini dell’ISEE presenta specifiche condizioni che determinano l’esclusione di un genitore non sposato e non convivente come componente aggregato del nucleo. Queste condizioni includono situazioni quali:

  • Essere sposati con un’altra persona rispetto all’altro genitore del figlio.
  • Avere figli con un’altra persona rispetto all’altro genitore.
  • L’obbligo, imposto da un’autorità giudiziaria, di versare assegni periodici per il mantenimento dei figli.
  • L’esclusione dalla potestà genitoriale o l’allontanamento dalla residenza familiare.
  • La mancanza di rapporti affettivi ed economici con il figlio, come accertato in sede giurisdizionale o da un’autorità competente in materia di servizi sociali.

Quando una di queste condizioni è applicabile al genitore non convivente, non dovrà essere inserito come componente aggiuntivo del nucleo familiare nella DSU. Tuttavia, se l’esclusione deriva dall’obbligo di versamento di assegni di mantenimento, è necessario dichiarare l’importo percepito, a differenza del trattamento riservato agli altri casi di esclusione.

Un aspetto altrettanto importante riguarda la considerazione dei figli maggiorenni non conviventi. Fino all’anno precedente, non erano inclusi nel nucleo familiare qualora soddisfacessero una delle seguenti condizioni:

  • Avere almeno 26 anni di età.
  • Disporre di un reddito personale tale da non essere più considerati a carico dei genitori (4.000 euro per età inferiore a 24 anni, 2.840,51 euro per età superiore).
  • Essere sposati o avere figli.

Dal 2024, la restrizione relativa all’età è stata eliminata. Di conseguenza, un figlio maggiorenne, non sposato e senza figli, che percepisce un reddito inferiore alle soglie indicate, deve essere incluso nel nucleo familiare dei genitori, anche se risiede in un altro indirizzo. Questa modifica potrebbe portare a confusione e a errori nella compilazione della DSU, esponendo i nuclei familiari alle stesse conseguenze sanzionatorie previste per l’omissione di un componente aggregato, sottolineando l’importanza di un’accurata verifica delle norme in vigore per evitare complicazioni nella valutazione dell’ISEE.