ISEE Minorenni 2024, Richiesta, Documenti e Calcolo

L’ISEE per i minorenni nel 2024 è un’attestazione specifica che si applica in particolari contesti familiari, utilizzata per accedere a determinate prestazioni dedicate ai figli. È importante chiarire che non è necessario richiedere un ISEE per minorenni in ogni situazione in cui sono presenti minori in un nucleo familiare. Questo tipo di ISEE è infatti specifico per situazioni in cui i genitori dei minori non sono coniugati tra loro e non convivono.

Ad esempio, l’ISEE minorenni viene utilizzato per richiedere agevolazioni come la riduzione della tariffa della mensa scolastica o per l’assegno unico, ma solo nelle circostanze in cui i genitori non sono sposati o non hanno mai convissuto.

ISEE Minorenni 2024, Richiesta, Documenti e Calcolo

L’ISEE, in generale, è un documento fondamentale per accedere a varie forme di sostegno economico offerte dallo Stato italiano. Per i minori, viene utilizzato anche per l’assegno unico per figli a carico. In assenza di un ISEE, si può comunque percepire un importo base dell’assegno unico, che supera di poco i 50 euro per ogni figlio, ma senza la presentazione di tale attestazione, non si ha diritto alle fasce di sostegno maggiorate che dipendono dal reddito familiare.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) minorenni è uno strumento che riflette la situazione economica di una famiglia, considerando sia il reddito sia il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare. Questo indicatore è cruciale per accedere a diverse agevolazioni economiche specifiche per i minorenni.

L’ISEE minorenni è particolarmente rilevante per richiedere sussidi quali il bonus asilo, l’assegno unico, o per ottenere riduzioni sui servizi offerti dalla scuola pubblica, tra gli altri. Questo tipo di ISEE è necessario esclusivamente in situazioni in cui i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non convivono.

Per quanto riguarda l’inserimento dei genitori nella Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU), fondamentale per calcolare l’ISEE, è importante capire in quale nucleo familiare venga considerato il minore. Nella maggior parte dei casi, il figlio minore è incluso nel nucleo familiare ai fini ISEE del genitore con cui convive effettivamente.

L’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario nei seguenti casi:

  • Genitori Sposati e Conviventi: Se i genitori sono sposati e vivono insieme, l’ISEE ordinario è applicabile.
  • Genitori Sposati ma Separati o Divorziati: Anche in questo caso, si utilizza l’ISEE ordinario.
  • Genitori Non Sposati ma Conviventi: Se i genitori non sono sposati ma convivono, viene applicato l’ISEE ordinario.

In situazioni in cui i genitori non sono coniugati e non convivono, è necessario determinare quale dei due genitori costituisce il nucleo familiare di riferimento per il minore ai fini dell’ISEE. Questo aspetto è cruciale per una corretta valutazione della situazione economica e per l’accesso alle agevolazioni previste.

Quando un minorenne non convive con alcun genitore, si presentano diverse situazioni per determinare il nucleo familiare ai fini dell’ISEE:

  • Senza Provvedimento di Affidamento: Se non esiste un provvedimento definitivo o temporaneo di affidamento a terzi, il minorenne viene considerato parte del nucleo familiare dei genitori.
  • In Affido Temporaneo a un Genitore: Se il minorenne è in affido temporaneo a uno dei genitori, quest’ultimo può includerlo nel proprio nucleo familiare.
  • In Comunità: Se il minorenne è in comunità, forma un nucleo a sé stante.
  • In Affido Preadottivo: Se il minorenne è in affido preadottivo, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario.

Per il genitore non convivente e come indicarlo nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, vale quanto segue:

  • Nelle situazioni generali, il genitore non convivente va incluso nell’ISEE come componente aggregato al nucleo del figlio. Anche se non convive, i suoi redditi e patrimoni vanno considerati per l’accesso alle prestazioni per il minore.
  • Eccezioni: Il genitore non convivente non viene incluso se:
    • È sposato con una persona diversa dall’altro genitore.
    • Ha figli con una persona diversa dall’altro genitore.
    • È soggetto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria per il versamento di assegni di mantenimento.
    • È escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  • In casi di matrimonio o figli con altra persona, i redditi e patrimoni del genitore non convivente devono essere considerati come componente aggiuntiva nel calcolo dell’ISEE.
  • Calcolo dell’ISEE: Per l’ISEE Minorenni, si simula l’ISEE Ordinario del nucleo del minore, sommando la componente aggiuntiva relativa al genitore non convivente. Se si possiede già un ISEE Ordinario del nucleo del minore, si può simulare solo il valore della componente aggiuntiva del genitore non convivente.
  • Nel Quadro A della DSU, il genitore non coniugato e non convivente va indicato con la relazione di parentela “GNC”. Se il genitore ha già un’attestazione ISEE, nella DSU si può semplicemente inserire il protocollo INPS di riferimento di tale attestazione.

L’ISEE minorenni è una specifica forma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente utilizzata per richiedere prestazioni destinate ai minori in particolari situazioni familiari. Questo indicatore si rende necessario quando i genitori del minore non sono sposati e non convivono. Le circostanze in cui l’ISEE minorenni è applicabile includono:

  • Genitore Non Convivente e Non Coniugato: Quando il genitore che ha riconosciuto il minore non è coniugato con l’altro genitore e non convive nel medesimo nucleo familiare. In questi casi, il genitore è considerato parte del nucleo familiare del minore, a meno che:
    • Il genitore sia sposato con una persona diversa dall’altro genitore.
    • Il genitore abbia avuto altri figli con una persona diversa.
    • L’autorità giudiziaria abbia disposto il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli.
    • Il genitore abbia perso la potestà sui figli o i figli siano stati adottati da altri.
  • ISEE Integrato con Componente Aggiuntiva: Se il genitore è sposato con una persona diversa dall’altro genitore o ha avuto figli con una persona diversa, l’ISEE del minore viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata in base alla situazione economica del genitore non convivente.
  • ISEE Ordinario per Perdita della Potestà o Allontanamento: Se, in seguito a un provvedimento giudiziario che allontana il genitore dalla residenza familiare e comporta la perdita della potestà sui figli, si deve presentare l’ISEE ordinario per il minore.

In sintesi, l’ISEE minorenni si applica in contesti familiari specifici, dove i genitori non sono né sposati né conviventi. È importante sottolineare che, a seconda delle circostanze particolari del nucleo familiare, l’ISEE può richiedere l’integrazione di componenti aggiuntive o l’utilizzo della versione ordinaria.

Per richiedere l’Isee minorenni servono i documenti che seguono:

  • copia del documento di identità valido del dichiarante;
  • codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare;
  • certificazioni di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo familiare;
  • sentenza di separazione o divorzio.

Per i cittadini stranieri serve anche il titolo di soggiorno.