Supplenze Docenti 2024, stop all’algoritmo da GPS dopo il 31 dicembre

Supplenze Docenti 2024, stop all’algoritmo da GPS dopo il 31 dicembre, novità e cosa cambia – Le supplenze rivestono particolare importanza nella loro assegnazione entro il 31 dicembre, poiché tale termine rappresenta una scadenza critica per l’attribuzione degli incarichi relativi all’anno scolastico in corso. Pur fungendo da limite temporale per l’assegnazione delle supplenze da Graduatoria ad Esaurimento (GaE) e Graduatoria Permanente del personale docente (GPS), è da notare che anche nel mese di gennaio si potranno ancora verificare assegnazioni di incarichi di supplenza.

È opportuno evidenziare che, in base alle dinamiche degli anni precedenti, il termine conclusivo di tale processo è stato raggiunto nel mese di marzo.

L’art. 2 comma 4 dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 dispone infatti

“4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di
esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.” 

Dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, le supplenze, anche se collocate su posti vacanti e/o disponibili, devono essere considerate temporanee. Le seguenti condizioni regolamentano tali supplenze su posti vacanti e/o disponibili dopo il 31 dicembre:

  • Il termine di tali supplenze non può estendersi fino al 31 agosto o al 30 giugno.
  • Il termine ultimo coincide con la data di conclusione delle lezioni, come stabilito dai calendari regionali.
  • L’assegnazione di tali supplenze avviene attraverso le graduatorie di istituto.

È importante notare che affinché si verifichi tale modalità di assegnazione, la disponibilità dei posti vacanti e/o disponibili deve manifestarsi dopo il 31 dicembre. Nel caso di cattedre annuali o fino al 30 giugno, se la disponibilità si presenta entro il 31 dicembre, anche se l’assegnazione effettiva avviene a gennaio, si applicherà l’algoritmo della Graduatoria Permanente del personale docente (GPS).

A titolo esemplificativo, nel caso in cui, come avvenuto lo scorso 22 dicembre, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Sicilia abbia distribuito ulteriori posti di sostegno in deroga tra le province, tali posti, se disponibili entro il 31 dicembre, saranno comunque assegnati attraverso il GPS, anche se le nomine saranno effettive nel corso del mese di gennaio 2024.

In seguito all’insorgere di nuove disponibilità a partire dal 1° gennaio 2024, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a fare ricorso alle graduatorie di istituto, in quanto l’Ufficio Scolastico ha completato le proprie procedure competenti.

Questo scenario si è già verificato per alcune classi di concorso e province, a causa della saturazione delle Graduatorie Permanenti del personale docente (GPS). Tuttavia, è importante notare che i contratti derivati dalle graduatorie di istituto sono stati stipulati con validità fino al 31 agosto o al 30 giugno 2023.

Attualmente, la data di conclusione delle lezioni assume il ruolo di termine ultimo per le supplenze, che pertanto acquisiscono natura temporanea. È essenziale sottolineare che possono sussistere differenze contrattuali, ad esempio per quanto concerne le condizioni in caso di malattia, in relazione a questa nuova modalità di attribuzione delle supplenze.