Congedo Parentale Novità 2023, ecco cosa cambia per i Genitori Lavoratori

Con la presentazione della bozza della legge di bilancio 2023 emergono delle importanti novità per il congedo parentale che entreranno in vigore a partire dal 2023, nell’articolo vediamo cosa cambia a partire da Gennaio 2023 per le mamme e papà che hanno figli e che lavorano.

Congedo parentale Novità 2023, ecco cosa cambia

Il congedo parentale sono dei giorni di ferie retribuiti che i genitori lavoratori possono prendere per trascorrere del tempo con i propri figli, si tratta di un provvedimento non nuovo e che esiste già da molti anni.

I giorni di congedo possono essere usufruiti sia dal papa che dalla mamma a patto che lavorino come dipendenti, ma non possono essere sfruttati contemporaneamente ma a determinate condizioni.

Il congedo parentale è facoltativo e non obbligatorio come invece lo è quello di maternità, il congedo parentale spetta sia alla madre che al padre, da ripartire tra i due e non superiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi al massimo in alcuni casi nei primi 12 anni di vita del bambino.

Dei 10 – 11 mesi, massimo 9 sono pagati al 30% della retribuzione.

Come abbiamo anticipato con la presentazione del disegno di legge inerente la Legge di Bilancio 2023 ci sono diverse novità riguardanti il congedo parentale, a tal riguardo è stata la stessa premier Giorgia Meloni ha lasciare alcune dichiarazioni in merito:

Sul congedo parentale: io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita“.

In pratica la Premier ha prennunciato quelle che saranno le novità in vigore da gennaio 2023 che al momento prevedono l’aggiunta di un mese in più rispetto agli attuali, inoltre le novità introdotte riguarderanno anche l’importo pagato dei congedi che i genitori decideranno di sfruttare, ad oggi solo entro i primi 6 anni di vita del bambino, si ha diritto a un mese di congedo parentale in più rispetto ai 9 già concessi con un’indennità pari all’80% della retribuzione per un totale di 10 mesi indennizzati (9 al 30% e 1 all’80%).

Mentre con l’entrata in vigore delle novità inserite in legge di bilancio l’indennità all’80% verrà riconosciuta solo per il mese extra e non per tutto il periodo di congedo indennizzabile (e solo se il figlio non ha compiuto 7 anni).

Per gli altri mesi indennizzabili, l’indennità concessa resterà pari al 30% della retribuzione.