Scuola, vaccini Covid obbligatori anche per i docenti assenti, la circolare del Ministero – Il capo dipartimento dell’Istruzione, Stefano Versari, con una nuova circolare ha annunciato che il vaccino sarà obbligatorio anche per gli insegnanti assenti. I furbetti del vaccino che lavorano nel mondo scuola non troveranno più nessun escamotage per evitare il vaccino, infatti la circolare del Ministero ribadisce che il vaccino sarà obbligatorio sia per coloro che sono assenti o malati.
Se presenti o meno color che fanno parte del mondo scuola lavorando come insegnanti / personale Ata / dirigenti scolastici dovranno vaccinarsi, e saranno esclusi dalla vaccinazione obbligatoria solo coloro che rientrano in uno dei casi di esclusione previsti dalla norma.
Se lavorate nel mondo scuola e pensavate di non fare la terza dose, vi sbagliavate, infatti vi occorre prenotare quanto prima la terza dose se non volete correre il rischio di sospensione dal lavoro.
Il vaccino sarà obbligatorio anche per il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso come nei seguenti casi:
-collocamento fuori ruolo;
– comando;
-aspettativa per motivi di famiglia;
-mandato amministrativo;
-infermità;
-congedo per maternità e paternità;
-per dottorato di ricerca;
-sospensione disciplinare e cautelare.
Le categorie sopra indicate dovranno ricevere la terza dose al rientro in servizio, inoltre sarà compito dei dirigenti scolastici accertarsi e verificare chi ha adempiuto al proprio dovere e chi no.
I d.s. potranno verificare i green pass dei propri docenti/ personale ata attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione con le proprie credenziali e attraverso la funzionalità “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche – Verifica green pass/obbligo vaccinale” sarà verificato il green pass del proprio personale.
Nel cado in cui il d.s. verifichi che un collaboratore non ha ancora ricevuto la terza dose dovrà invitarlo a produrre – entro cinque giorni – uno dei seguenti documenti:
-documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
-attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
-presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
-insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Dopo i 5 giorni dall’invito dell’invio della documentazione richiesta il d.s. potrà sospendere dal servizio il personale che non ha provveduto a presentare i certificati richiesti, inoltre sarà sospeso anche lo stipendio.
Sono esentati dalla vaccinazione i lavoratori fragili che ovviamente non saranno sospesi dal servizio, ma potrebbero essere designati a nuove mansioni a seconda delle richieste del datore di lavoro.