Concorso Dirigente Scolastico, Pubblicato in Gazzetta il Regolamento

Procede l’iter che dovrebbe vedere a breve pubblicato il bando di concorso pubblico per Dirigente Scolastico, un bando che stando alle parole del Ministro dell’Istruzione doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già per il 15 settembre, ma ad oggi di pubblicato c’è solo il regolamento che comunque chiarisce alcuni punti di concorso che ancora non erano ben definiti. Con il DM n. 138/2017 pubblicato in Gazzetta il regolamento definisce alcuni punti della selezione come la modalità’ di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del concorso e le varie forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.

Stando al DM n. 138/2017 pubblicato il concorso per dirigenti scolastici sarà articolato in 3 fasi ecco quali sono:

  • eventuale prova pre-selettiva;
  • concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
  • corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

L’articolo 6 del suddetto decreto stabilische anche coloro che potranno prendere parte al Concorso, è risaputo che potrà accedere il personale docente ed educativo, ma l’articolo chiarisce quali sono i requisiti da possedere da parte di queste figure professionali:

  • essere assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • aver superato l’anno di prova;
  • essere in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;
  • aver prestato un servizio di almeno cinque anni nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione.

oltre ai requisiti che abbiamo elencato è necessario possedere anche 5 anni di servizio, a fini del conteggio dei suddetti anni possono essere calcolati anche gli di servizio svolti in maniera precaria, nel dettaglio possono essere contati come “anni di servizio” quelle prestazioni lavorative svolte per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ai fini degli anni di servizio possono essere inclusi anche i servizi svolti presso le scuole paritarie, all’interno del decreto viene infatti specificato che: “… che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni …”

Considerato che le predette scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione, come leggiamo nell’articolo 1 della legge del 10 marzo del 2000, tutto fa supporre che il servizio prestato nelle predette scuole sia valutabile ai fini del raggiungimento del requisito dei 5 anni.

Alla luce dei sopra riportati requisiti, restano esclusi i precari, sebbene abbiano 5 anni di servizio e siano abilitati, ed anche i neo immessi in ruolo, almeno sino al superamento dell’anno di prova.

Di seguito mettiamo a disposizione il decreto ministeriale completo dal quale potete attingere tutte le informazioni:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-20&atto.codiceRedazionale=17G00150&elenco30giorni=false

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