Curriculum dello studente: cosa deve contenere e da quando sarà obbligatorio

Il curriculum vitae presto diventerà un vero e proprio certificato delle conoscenze dello studente in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, come cos’ stabilito secondo il decreto legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, che ha prevede che al diploma di scuola secondaria di II va allegato il curriculum dello studente.

Il c.v. ai sensi del succitato D.lgs. 62/2017, riporta:

  • le discipline studiate con l’indicazione del monte ore complessivo/ di ciascuna di esse;
  • i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese);
  • la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
  • le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
  • le attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
  • le attività di alternanza scuola-lavoro;
  • altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 107/2015 (il comma si riferisce alla possibilità, per le scuole, di attivare insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel terzo anno sfruttando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità), anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.

Le modifiche del milleproroghe ha predisposto che nel curriculum non si riportino più gli esiti delle prove Invalsi:

5-quater. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e’ soppresso e, al terzo periodo, le parole: “Sono altresi’ indicate” sono sostituite dalle seguenti: “In un’apposita sezione sono indicate”. Il secondo periodo soppresso è proprio quello in cui si prevedeva di riportare nel curriculum gli esiti delle prove nazionali.

Il curriculum dello studente dovrà essere allegato al diploma nel caso in cui si verifichi:

  • L’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e’ differita al 1° settembre 2020.
  • Per l’anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

Tale obbligatorietà sarà applicata dal prossimo anno sebbene per l’anno in corso lo si può fare facoltativamente e su base sperimentale.

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