Assegnazioni Provvisorie 2017/2018, nuove FAQ del MIUR

Ancora dubbi e perplessità da parte dei docenti in merito alle assegnazioni provvisorie e a tal proposito il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ulteriori FAQ di chiarimento per le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione (2017/18), per infanzia e primaria.mVi riportiamo le FAQ di chiarimento di seguito nell’articolo e confidiamo nella soddisfazione delle suddette. Primo quesito: Se si è insegnante di scuola primaria ma si è anche in possesso di un’abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado, volendo chiedere l’assegnazione provvisoria su quell’ordine di scuola, è possibile trasmettere domanda anche per la scuola primaria, oppure si devono trasmettere due diverse domande? La risposta a tal quesito è semplice ed è positiva, in quanto, se poi dovesse esservi disponibilità in entrambi gli ordini prevarrà l’assegnazione sulla scuola secondaria.

-Secondo quesito: Nel caso in cui il personale coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare trasferito d’autorità che fruisce della precedenza, qualora non ottenga assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, può essere impiegato anche per le attività progettuali, mediante messa a disposizione? Anche a tal proposito la risposta è positiva, in quanto, ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, (sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994).

La destinazione in sede più vicina avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

-Terzo quesito: Nel caso in cui ci si dovesse trovare nella situazione di cui all’art. 7 comma 1, ovvero nel caso di ricongiungimento al familiare, in quale ordine vanno indicate le preferenze nel modulo domanda, considerato che da quest’anno non è più possibile inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali scuole di diversi comuni?

Innanzitutto, bisognerà compilare come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento, e in subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento.

-Quarto quesito: Nel caso in cui a fare domanda sia un docente con contratto a tempo determinato che ha insegnato lo scorso anno in un Liceo musicale, la riconferma vale solo si ha insegnato in quei particolari licei anche se nel CCNI art 6bis comma 7 si precisa che si ha diritto alla riconferma sul posto o sulla quota orario dello scorso anno scolastico secondo quanto previsto dal comma 6, che tuttavia si riferisce agli istituti con sperimentazioni musicali precedenti al D.P.R. 89/2010? In questo caso la risposta è negativa, in quanto la riconferma vale in ogni caso, e si rifà al comma 2 dell’art 6bis.

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