Dipendenti PA: Assenze per malattie, le novità sul tetto massimo dei permessi

Una piaga del servizio pubblico impiego è l’assenteismo e per combatterla il governo ha introdotto delle novità. Il ministro Madia vara un’ulteriore stretta assenteismo per combattere tale problema, includendo nella stretta anche le assenze per malattia a cui dovranno far riferimento al tetto massimo di assenze. La gestione assenze nel settore pubblico prevede novità in arrivo, ha dichiarato anche l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (Aran) che gestirà, in sede di trattativa ed eventualmente di negoziazione, il calcolo dei giorni di assenza del lavoratore in relazione alle possibili particolari terapie cosiddette “salvavita” e che determinano una riscontrabile incapacità per il lavoratore che è incapace di svolgere il proprio lavoro.

Il tema assenze per malattia è un tema molto delicato che sarà affidato dal prossimo settembre all’Inps come già previsto dal nuovo testo inerente il settore del pubblico impiego.

La presa in esame dal Governo dedicata alle assenze e permessi per malattia, prevede nuove e più rigide regole gli impiegati del settore statale per disciplinare i diversi permessi e per tutto ciò che concerne il periodo di malattia dell’impiegato (le possibili terapie, permessi per le visite mediche specialistiche, gli esami diagnostici da poter usufruire a giorni o in alternativa a ore di permesso.)

Inoltre saranno contemplati anche possibili brevi permessi recuperabili dal lavoratore, il tutto anche in relazione a esigenze e motivi familiari insomma una sorta di “banca delle ore” che include possibili riposi, il tutto per stabilire un equilibrio tra le esigenze del lavoratore e di quelle dell’azienda. Il possibile “monte ore” annuale per questo tipo di permessi speciali prevede indicativamente 6 ore, con la possibilità di un periodo di prestazione lavorativa minima del dipendente nel corso della giornata (salvi casi di estrema urgenza annunciato con tempo di preavviso).

Le assenze dovranno necessariamente essere giustificate da un certificato rilasciata dal medico curante del lavoratore, oppure rilasciato dalla struttura pubblica o privata, presso la quale è stata eseguita la visita medica. Il certificato medico dovrà essere tramesso nell’immediato al reparto amministrativo dell’azienda presso la quale il lavoratore è assunto.

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