ATA, rinunciare all’immissione in ruolo significa ricominciare dalla terza fascia

In questo articolo andremo a vedere cosa succede quando un candidato per lavorare come personale ata rinuncia all’ammissione in ruolo, una possibilità che viene regolata anche a livello legislativo con l’articolo 559 che si occupa proprio di situazioni simili.

ATA, rinunciare all’immissione in ruolo significa ricominciare dalla terza fascia

Un candidato per svariati motivi può trovarsi nella condizione di dover rifiutare ad una chiamata per l’immissione in ruolo, si tratta di casi sporadici ma spesso è una situazione che si verifica, in questi casi cosa succede per il candidato?

La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

La rinuncia alla nomina, dunque, comporta la decadenza dalla graduatoria di assunzione, ossia dalla graduatoria provinciale permanente, la cosiddetta graduatoria ATA 24 mesi, del profilo di interesse.
Reinserimento

Il personale depennato ha la possibilità di reinserirsi nelle graduatorie ATA 24 mesi, considerato il possesso del requisito richiesto, ossia i 24 mesi di servizio presso le scuole statali.

Al fine suddetto, è necessario dapprima reinserirsi nella terza fascia delle graduatorie di istituto, il cui triennio di vigenza è attualmente il 2018/21.

All’atto dell’aggiornamento, dunque, gli interessati si inseriranno in III fascia e successivamente nelle graduatorie permanenti provinciali. Ricordiamo che le graduatorie ATA 24 mesi si aggiornano annualmente.

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