Diplomati magistrale, Anief: anche tribunale Napoli decreta inserimento in GaE

La questione diploma scuola magistrale conseguito anni fa e ottenuto dai docenti che hanno svolto fino ad oggi tale ruolo, desta ancora discussione in merito alle graduatorie e alle istanze presentate. Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, in merito a tali discussioni tra Miur e docenti, secondo un recente comunicato Associazione Sindacale Professionale Anief, ha accolto le istanze patrocinate dai legali ANIEF.

Le istanze raccolte hanno decretato il diritto di altre due docenti, dopo il caso già trattato in un altro nostro articolo, ad essere inserite a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia in virtù della loro abilitazione conseguita tramite diploma magistrale. Ebbene il diploma ottenuto anni fa è a tutti gli affetti equiparabile al titolo che oggi si consegue per presentare domanda per entrare a far parte del ruolo di insegnante scuola dell’infanzia e primaria.

Tale notizia positiva per molti in possesso del solo titolo di diploma magistrale ha però destato discussioni  in udienza, infatti il MIUR continua a negare tale giusto diritto, ma  la sentenza,  chiarisce come “nessuna norma di rango primario impedisce l’attuale inserimento della odierna ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento : la lettera c) dell’art.1 comma 605 della legge 296/2006 fa espressamente salvo l’inserimento nelle graduatorie permanenti ( trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell’entrata in vigore della legge, o comunque per l’aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

Pur a seguito dell’annullamento del DM 235/2014 nei termini non è stata apportata alcuna modifica al sistema informatico per la presentazione delle domande, con ciò di fatto continuando ad impedire l’accesso alle graduatorie di cui si discorre alla odierna ricorrente”.

A Napoli i Giudici del tribunale condividono le tesi da sempre sostenute dall’Anief, dichiarando che:

“Il giudicato di annullamento formatosi del D.M. n.235/2014 sui ricorsi promossi dagli altri soggetti cointeressati contro il MIR ha dunque efficacia erga omnes e consente a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale, conseguito con il vecchio ordinamento, di ottenere l’inserimento nelle GAE giacché, “la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell’atto caducato.

Il principio delle efficacia “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riferimento alle pronunce di annullamento di peculiari categoria di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti loro destinatari” ( Ccfr. Cass. Sez. civ. 13.03.1998 n.2734 e Cons. Stato sez. VI 15.09.2011 n.5150 e Cons. Stato , sez. VI, 12 dicembre 2009 n.7023)”.

Pare che la conclusione di tale problematica sentenziata dal Tribunale del Lavoro di Napoli Nord ha condannato senza ulteriore indugio il Ministero dell’Istruzione (MIUR) a consentire alle ricorrenti la presentazione della domanda per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Oltre all’inserimento di coloro che sono in possesso del diploma magistrale il Miur è tenuto a pagare le spese di lite pari a 2.500 Euro, tutto ciò a piena soddisfazione dell’Anief, che da anni si batte per la tutela del diritto di tutti i docenti abilitati in merito a tale questione Graduatorie.

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