Assemblee degli studenti, non è obbligatoria la presenza dei docenti

Le assemblee di classe o di istituto da anni sono per gli studenti un motivo di incontro e di scambio di idee, ma è anche motivo per essere più liberi in un luogo dove a esigere l’ordine e la disciplina sono gli insegnanti. Da un’ultima normativa però pare che non sia lecito obbligare i docenti con orario cattedra alla vigilanza e al rispetto del proprio orario di servizio durante le assemblee degli studenti.

In particolare le norme entrate da poco in vigore riguarderebbero le assemblee degli studenti delle scuole secondarie di II grado, da norma infatti i docenti non possono essere obbligati alla vigilanza degli studenti che sono in assemblea. Qualora si verificasse il caso in cui il docente avesse suo orario di servizio sulle ore di potenziamento, non svolgendo compiti riferiti all’insegnamento frontale, la loro attività non viene interrotta dal fatto che gli studenti svolgano l’assemblea.

A disporre tale normativa è proprio il comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 che afferma “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”, c’è da ricordare però che per la legge tutti i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati, a permanere nei locali dell’Istituto per tutto l’orario scolastico individuale.

Il comma in questione sottolinea molto bene il fatto che il docente non deve svolgere ruolo di vigilanza, e lo si fa proprio omettendo il termine vigilanza. Inoltre i docenti potranno essere chiamati a restare a scuola durante l’assemblea degli studenti, solo se è stata prevista, simultaneamente, un’attività collegiale ordinaria o straordinaria, qualora si verifichi tale situazione e per cui non ci fossero riunioni collegiali convocate, il docente dopo avere fatto l’appello di inizio giornata, potrebbe anche liberamente allontanarsi dalla scuola.

A stabilire il comma suddetto è una sentenza del Tribunale Cagliari, sentenza in cui si è discusso dopo che alcuni docenti sardi hanno portato la questione “vigilanza” studenti in tribunale, infatti i docenti sotto obbligo del d.s dovevano rispettare l’orario di servizio all’interno dei locali scolastici.

Dopo la sentenza il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze, a tal proposito vi è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”.

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