Docenti e Lezioni Private, obbligatoria la partita iva secondo l’Agenzia delle Entrate

Docenti e Lezioni Private, obbligatoria la partita iva secondo l’Agenzia delle Entrate – Il docente che detiene un incarico part-time e che fornisce sistematicamente lezioni individuali (ripetizioni private) o sessioni di tutoraggio è tenuto a possedere una partita IVA. In termini fiscali, avrà l’opzione di optare per il regime forfettario o per il nuovo regime agevolato dedicato alle lezioni private, istituito con la Legge di Bilancio del 2019. Questa disposizione è stata precisata dall’Agenzia delle Entrate nella sua risposta a un quesito specifico presentato l’8 marzo.

È necessario che il docente part-time, che eroga regolarmente lezioni private o sessioni di ripetizione, registri una partita IVA.

Questa necessità è stata enfatizzata dall’Agenzia delle Entrate in occasione della risoluzione di un’istanza di interpello datata 8 marzo 2024.

Per quanto riguarda la fiscalità, il docente ha la facoltà di adottare il regime forfettario o di scegliere il regime speciale per le lezioni private previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Optando per il primo, si applicherà un’imposta sul reddito, per l’IRPEF, con un’aliquota del 15%, escludendo l’IVA ma richiedendo la fatturazione.

Nel secondo caso, invece, si prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF al 15% sui redditi derivanti dall’attività didattica privata e tutoraggio, accompagnata dall’obbligo di fatturare secondo un regime di esenzione.

La necessità di possedere un numero di partita IVA si impone per i docenti che erogano lezioni private o ripetizioni, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello numero 63, pubblicata l’8 marzo 2024. Questo chiarimento riguarda la situazione fiscale degli insegnanti part-time che impartiscono con costanza lezioni private o tutoraggi.

Anche gli insegnanti che sono impiegati come dipendenti pubblici sono tenuti a registrare una partita IVA, data la loro attività economica significativa ai fini fiscali. La questione è stata sollevata da un docente di lingue straniere, già titolare di partita IVA per la sua attività di lezione, che desiderava sapere se potesse interrompere questa registrazione fiscale dopo aver ottenuto un incarico part-time in un istituto statale.

La domanda specifica riguardava la possibilità di chiudere la partita IVA per avvalersi del regime fiscale agevolato introdotto con l’articolo 1, commi da 13 a 16, della Legge di Bilancio 2019. Tale regime prevede un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dall’attività didattica privata per i docenti con incarichi ufficiali.

L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla circolare n. 8/E del 2019, ha sottolineato che i compensi assoggettati a questa imposta sostitutiva non contribuiscono alla formazione del reddito totale dell’individuo e non influenzano il calcolo di detrazioni, deduzioni o altri vantaggi fiscali.

Tuttavia, è importante notare che questi redditi influenzano il calcolo dell’ISEE. Sebbene il regime speciale si concentri sulla tassazione del reddito, non modifica le regole applicabili all’IVA, che rimangono quelle standard.

La necessità di aprire una partita IVA si impone per gli educatori che impartiscono lezioni private con una certa frequenza, offrendo loro la possibilità di optare tra il regime forfettario e quello speciale, secondo le normative vigenti.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta all’interpello n. 63 pubblicata l’8 marzo 2024, ha fornito dettagliati chiarimenti riguardo l’obbligo fiscale per i docenti part-time che svolgono regolarmente attività di tutoraggio o lezioni private.

È essenziale, per questi insegnanti, anche se impiegati come personale statale, possedere un numero di partita IVA data l’attività economica svolta, che ha implicazioni fiscali rilevanti. Tale esigenza è emersa da un caso specifico di un docente di lingua straniera che, avendo già avviato questa attività economica, si interrogava sulla possibilità di chiudere la partita IVA a seguito del conseguimento di una posizione part-time in un istituto scolastico statale.

L’indagine si concentrava sulla fattibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato introdotto con l’articolo 1, commi da 13 a 16, della Legge di Bilancio 2019, che prevede un’imposta sostitutiva del 15% sui guadagni derivanti dalle lezioni private per i titolari di cattedra.

Le direttive per l’applicazione di questo regime sono state delineate nella circolare n. 8/E del 2019, specificando che i redditi tassati mediante l’imposta sostitutiva non influenzano il reddito complessivo, né incideranno sul calcolo di detrazioni, deduzioni o altri benefici fiscali, pur avendo rilevanza ai fini dell’ISEE. Inoltre, il regime speciale si applica esclusivamente alla tassazione del reddito senza alterare le normative relative all’IVA.

Per quanto riguarda l’adempimento delle condizioni per l’applicazione dell’imposta, è fondamentale verificare la presenza di presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali.

Data l’abitudine del docente di tenere “5/6 lezioni a settimana”, l’Agenzia conferma l’esistenza del requisito dell’abitualità. È importante sottolineare che il regime speciale della Legge di Bilancio 2019 non è cumulabile con il regime forfettario, in quanto quest’ultimo è precluso a coloro che aderiscono a regimi speciali IVA o forfetari per il calcolo del reddito.

Di conseguenza, l’insegnante deve:

  • Valutare la continuazione nel regime forfettario, che prevede una tassazione IRPEF al 15% senza IVA ma con obbligo di fatturazione;
  • Considerare l’adesione al regime speciale della Legge di Bilancio 2019, che implica un’imposta sostitutiva IRPEF del 15% sui compensi derivati dall’insegnamento privato, anch’esso con l’obbligo di fatturazione ma in regime di esenzione IVA, salvo la possibilità di rinuncia agli adempimenti previsti dall’articolo 36-bis del DPR n. 633/1972.

Pertanto, gli insegnanti part-time impegnati in attività didattica privata su base regolare sono tenuti a gestire una partita IVA.