Mobilità docenti 2024/2025 quando esce? Novità domande trasferimento Insegnanti

Mobilità docenti 2024/2025 quando esce? Novità domande trasferimento Insegnanti – Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2019/2021 è stato firmato il 18 gennaio 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 19 gennaio 2024. Questo accordo prevede che si proceda alla trattativa relativa alla mobilità del personale docente.

Dal 19 gennaio, l’articolo 30 del contratto ribadisce il mantenimento del vincolo triennale per i docenti, introdotto con il decreto 59/2017, comma 5. Tale normativa stabilisce che il docente, una volta immesso in ruolo in una determinata istituzione scolastica e assegnato a un specifico tipo di posto e classe di concorso, vi rimanga per almeno tre anni, periodo di prova incluso. Questo vincolo è stato confermato anche nelle successive normative, inclusa quella sulla mobilità che, all’articolo 2, stabilisce:

  • Un docente che viene trasferito in una scuola durante la prima fase dei movimenti non può richiedere un ulteriore trasferimento volontario per i successivi tre anni;
  • Un docente assegnato a una scuola in seguito a una richiesta volontaria, sia che si tratti di mobilità territoriale che professionale, e che abbia indicato una scuola specifica, non può richiedere un ulteriore trasferimento per il successivo triennio;
  • Un docente che viene trasferito all’interno dello stesso comune, da un posto comune a uno di sostegno o viceversa, nella seconda fase, non può richiedere un ulteriore trasferimento volontario per i successivi tre anni;
  • Un docente che passa da un ordine di scuola all’altro per mobilità professionale non può richiedere un ulteriore trasferimento volontario per i successivi tre anni.

Tuttavia, esistono delle eccezioni al vincolo triennale, nelle quali il vincolo non si applica:

  • Al personale docente non vedente, in conformità all’articolo 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120;
  • Al personale sottoposto a emodialisi, secondo quanto disposto dall’articolo 61 della Legge 270/82;
  • Al personale che gode di precedenza in quanto affetto da gravi disabilità;
  • Ai docenti che assistono un familiare con grave disabilità, come previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 151 del 2001.

Queste disposizioni mirano a garantire una certa stabilità nell’assegnazione dei docenti alle scuole, promuovendo al contempo la continuità didattica, ma anche a tutelare situazioni personali particolari che richiedono una maggiore flessibilità.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 19 gennaio 2024, introduce delle specifiche disposizioni in merito alla mobilità del personale docente. Tali normative prevedono eccezioni al vincolo triennale di permanenza, in particolare per i docenti che:

  • Incorrono in una situazione di disabilità personale o si trovano ad assistere un familiare con grave disabilità successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
  • Vengono trasferiti in un’altra sede a causa della perdita del posto di lavoro;
  • Subiscono un trasferimento d’ufficio o presentano una domanda condizionata, anche qualora abbiano ottenuto una sede da loro precedentemente indicata.

Inoltre, il CCNL stabilisce che i docenti con figli di età inferiore ai 12 anni (come previsto dall’art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001) hanno la possibilità di presentare domanda di mobilità.

Assegnazione Provvisoria e Utilizzazione

Differenziandosi dalle regole generali sulla mobilità, per i docenti soggetti al vincolo triennale è contemplata l’opportunità di richiedere:

  • Assegnazione provvisoria e/o utilizzazione, ma esclusivamente all’interno della provincia di titolarità e solo dopo aver superato l’anno di prova. È importante notare che questa opzione non è disponibile per i docenti assunti tramite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Supplenze Annuale

L’articolo 47 del CCNL concede ai docenti di ruolo la possibilità di candidarsi per supplenze annuali, estendibili fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, a patto di possedere i requisiti per insegnare in una classe di concorso diversa da quella di appartenenza.

Si segnala che sono state proposte modifiche al decreto milleproroghe per mitigare l’applicazione del vincolo triennale, o perlomeno per ampliare le condizioni in cui i docenti, pur non potendo richiedere il trasferimento, possono fare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione. La posizione sindacale su queste modifiche appare unitaria, ma si attende la conclusione delle trattative per confermare le effettive disposizioni del nuovo accordo integrativo sulla mobilità.

Questi argomenti sono stati approfonditi nel corso di un evento online tenutosi il 26 gennaio alle ore 15:00, con la partecipazione degli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. La trasmissione è stata disponibile in diretta sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.