DdL: No a Stipendi in Contanti ma solo con metodi tracciabili

Qualche giorno fa è stato approvato un emendamento del Pd alla manovra approvato in Commissione Lavoro della Camera e proposto da Titti Di Salvo, vicepresidente del Gruppo Partito Democratico alla Camera, che riguarda la modalità di pagamento degli stipendi, secondo il Disegno di Legge si fa divieto ai dotori di lavoro di pagare gli stipendi ai dipendenti in contati, si dovrà fare uso esclusivo di strumenti tracciabili come bonifici, assegni o pagamenti presso sportelli bancari e postali, questa in sintesi la proposta di legge presentata e che ora è al vaglio del Senato.

Nel disegno di legge sono  state previste anche delle sannsioni per chi non dovesse rispettare queste nuove regole, pena una sanzione di 5.000 euro, l’idea di rendere tracciabili tutti i pagamenti di stipendio non è certo nuova, già dal 2013 esiste una proposta del genere ma la cosa non ha avuto seguito, a distanza di 4 anni viene ripresa l’idea di una busta paga che sia sempre tracciabile.

Ma quali saranno gli strumenti attraverso cui potrà essere pagato lo stipendio? di seguito vediamo quali sono gli strumenti di pagamento conteplati in base a quanto contenuto nel disegno di legge:

  • accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;
  • emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;

Ma quali sono i contatti di lavoro che saranno interessati da questo disegno di legge? rifacendoci sempre a quanto scritto nella proposta di seguito vediamo quali sono i contratti lavorativi interessati:

  • tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (articolo 2094 codice civile), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
  • i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • I contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della L.142/2001);

Come evidenziato si tratta al momento di una proposta di legge che dovrà completare il suo iter legislativo, per tanto fino quando non avverrà la pubblicazione in gazzetta ufficiale non cambierà assolutamente nulla.

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