Nelle ultime settimane sono molti i lettori che chiedono lumi sui motivi di esclusione dalle Graduatorie III fascia del Personale ATA, in particolare ci chiedono nel caso di compilazione del modello errato sia contemplata l’esclusione dalle suddette graduatorie, che noi sappiamo non esistono circolari ministeriali che chiariscono questo particolare caso, ma rifacendoci all’art. 8 del D.M. 640 del 30.08.2017 che stabilisce i motivi di “Nullità della domanda” e “dell’Esclusione della procedura” è possibile trarre le dovute conclusioni sulla questione.
A quanto pare uno degli errori più frequenti nella compilazione della domanda per l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto III fascia ATA, è lo scambio di modelli, ricordiamo infatti che per la presentazione della domanda vi erano 2 modelli, il D1 da compilare per coloro che presentavano per la prima volta la domanda d’inserimento ed il Modello D2 per coloro che erano già presenti nelle Graduatorie e dovevano confermare la loro presenza o semplicemente aggiornare la loro posizione con l’aggiunta eventuale di nuovi titoli.
Come abbiamo speficiato per poter rispondere alla domanda è necessario appellarsi all’art. 8 del D.M. 640 del 30.08.2017 che stabilisce i motivi di “Nullità della domanda” e “dell’Esclusione della procedura”, il comma numero 1 del suddetto articolo stabilisce che sono nulla le domande:
- prive della sottoscrizione dell’aspirante o inoltrate oltre il termine di scadenza;
- le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell’ aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
Sempre nell’articolo 8 vi è il successivo comma che invece stabilisce in quali casi le segreterie scolastiche possono disporre l’esclusione degli aspiranti che:
- abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
- abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
- risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3 (titoli d’accesso e requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici);
- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
Come abbiamo visto nei vari commi dell’articolo 8 non si fa riferimento all’errata scelta del modello in fase di presentazione delle domande, per tanto l’invio di un modello errato non dovrebbe comportare l’esclusione dalle graduatorie, in questo caso la segreteria scolastica che ha ricevuto la domanda dovrebbe contattare il candidato per poter dar modo di sanare l’ “errore”, mediante una dichiarazione personale con la quale si sottolinea di aver utilizzato per esempio il modello D2 anziché il D1 e di voler richiedere l’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA e non la conferma/aggiornamento (o altre situazioni dovute a errori materiali).