Reddito di Cittadinanza Dicembre 2022, Pagamento Anticipato

Molti precettori del Reddito di Cittadinanza (RDC) si chiedono se il pagamento di Dicembre 2022 verrà accreditato in maniera anticipato rispetto alla data ordinario del 27 del mese, inoltre molti si chiedono anche se sia prevista anche la tredicesima per chi percepisce il reddito di cittadinanza, nell’articolo vediamo quali sono le date di pagamento previste e tutti gli altri dettagli relativi al reddito per il mese di dicembre 2022.

Reddito di Cittadinanza Dicembre 2022, Pagamento Anticipato

Per quanto riguarda la tredicesima sfatiamo subito un mito, per chi percepisce il reddito di cittadinanza non è prevista nessuna tredicesima, quest’ultima per legge e contratti collettivi nazionali spetta solo ai dipendenti pubblici e privati, quindi solo a chi lavora, i precettori del reddito non sono in nessun modo dei lavoratori ma l’importo mensile caricato sulle carte rdc è un sussidio che lo stato paga ai precettori di reddito, quindi ribadiamo che non è prevista nessuna tredicesima.

Per quanto riguarda invece le date di pagamento del mese di dicembre molti si chiedono se la data del 27 venga anticipata a prima delle festività natalizie, in questo caso la risposta è affermativa, infatti l’INPS anche lo scorso natale 2021 aveva anticipato il pagamento solo per il mese di dicembre spostando la data del 27 al 21/22 dicembre.

Quindi anche per dicembre 2022 la data del pagamento con tutta probabilità verrà anticipata al 22 che capita di giovedi, ricordiamo che l’INPS nonostante da anni paghi anticipatamente l’importo di dicembre non lo ha mai ufficializzato con nessun comunicato, quindi in linea teorica potrebbe anche non anticipare il pagamento, ma dato che per gli anni passati il pagamento è avvenuto in maniera anticipata non vediamo impedimenti particolari per cui anche quest’anno non avvenga la medesima cosa.

Reddito di Cittadinanza, le Novità da Gennaio 2023

Come molti precettori di reddito sapranno a partire da Gennaio 2023 il funzionamento ed anche il sussidio mensile cambierà per la maggior parte di coloro che attualmente percepiscono il reddito, la riforma messa in campo dal Governo Meloni riguarderà in particolar modo gli occupabili, ma chi sono esattamente gli occupabili?

Nel dettaglio, l’occupabilità di un soggetto è data dall’età anagrafica nonché dalle condizioni di salute, come pure dallo stato sociale. Chiariamo, secondo normativa, sono occupabili – ai fini del reddito di cittadinanza – i soggetti:

  • di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 65 anni (non compiuti);
  • con uno stato di salute che non impedisce lo svolgimento delle mansioni proprie all’attività lavorativa. Ad esempio, non sono occupabili gli invalidi con capacità lavorativa ridotta di almeno il 45%, come pure le donne in gravidanza;
  • che non svolgono già un’attività lavorativa, sia come autonomi che come subordinati;
  • che non frequentano un corso di studi o di formazione, purché quest’ultimo preveda il conseguimento di un titolo riconosciuto a livello regionale.

Stando alla definizione data dal decreto 4/2019, poi convertito in legge n. 26/2019, sono occupabili coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 64 anni e non rientrano in una delle condizioni di esonero ed esclusione.

Nel dettaglio, sono esonerati dal rispetto degli obblighi fissati dalla normativa coloro che:

  • si prendono cura di uno o più minori di 3 anni;
  • si prendono cura di un componente con grave disabilità;
  • lavorano, percependo un reddito inferiore a 8.174 euro nel caso di reddito da attività da lavoro subordinato, 5.500 euro per le attività di lavoro autonomo;
  • frequentano un corso di formazione valido al conseguimento di una qualifica professionale regionale;
  • sono occupati in un tirocinio di formazione od orientamento;
  • donne incinte;
  • frequentano un corso di formazione valido al conseguimento di una qualifica professionale regionale;
  • stanno prendendo parte a un’altra politica attiva.

Sono esclusi, invece, coloro che:

  • percepiscono una pensione diretta;
  • hanno più di 65 anni;
  • hanno un reddito da lavoro dipendente superiore a 8.174 euro annui;
  • hanno un reddito da lavoro autonomo superiore a 5.500 euro annui;
  • non sono inclusi nella scala di equivalenza (quindi non percepiscono, di fatto, il RdC): questo vale, ad esempio, per i detenuti e per i ricoverati di lunga degenza;
  • hanno un’invalidità di almeno il 45%.