Vigilanza Minori: Docente responsabile se lo prevede il regolamento di istituto

Non accennano a diminuire le proteste contro la vigilanza dei Minori al termine delle lezioni scolastiche, la sentenza n. 21593/2017 della corte di cassazione ha aperto una grossa crepa all’interno del sistema scolastico italiano, dove da un lato ci sono Dirigenti Scolastici che emanano circolari per sollevare le responsabilità dell’istituto scaricandole spesso sui docenti e sul personale Ata e dall’altra parte ci sono i genitori che protestano ed in nessun modo intendono assumersi le responsabilità che secondo loro dovrebbero essere della scuola.

Tra Circolari emanati dai Presidi, Liberatori inviate ai genitori affinchè dichiarino cosa deve fare il figlio al termine delle lezioni e proteste anche dei docenti che non vogliono accollarsi anche quest’onere, forse si inizia a vedere una via d’uscita ma soprattutto si cerca di mettere un po d’ordine e chiarezza in questo scarica barile di responsabilità.

La Corte di Cassazione ha giudicato legittima la decisione dei giudici d’appello di Firenze perché la scuola in oggetto ha emanato un preciso regolamento di istituto dove viene espressamente chiarito che il personale scolastico ha degli obblighi di vigilanza ad hoc, ovvero non riconducibili direttamente al contratto.

Entrando più nel dettaglio la suddetta sentenza ha stabilito inoltre che se nel regolamento di istituto è espressamente definito che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico.

Anche se nel contratto collettivo nazionale dei docenti non viene specificato che loro devono essere custodi dei ragazzi al termine delle lezioni, nel caso in cui l’istituto emani un preciso regolamento che imponga la vigilanza, il docente dell’ultima ora deve comunque attendere l’arrivo dei genitori, ovviamente ciò vale per i minori fino ai 14 anni di età.

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