Personale ATA, domanda per III fascia Miur pubblica chiarimenti

Negli scorsi giorni il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca MIUR attraverso una nota ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alla presentazione della domanda per la III fascia (3 terza fascia) in riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valido per il triennio 2017-2020, la nota è rivolta in particolar modo ai collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, infermieri e cuochi, ricordiamo che le domande per l’aggiornamento delle graduatorie potranno essere inviati dal  dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, a mano, con raccomandata a/r oppure con posta certificata.

Di seguito riportiamo l’estratto della circolare pubblicata dal Miur:

Come noto con DM 640 del 30 agosto u.s. è indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA. Con riferimento ai numerosi quesiti che stanno pervenendo con riguardo alle supplenze da conferire al personale A.T.A. dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1, comma 2, del summenzionato D.M. 640 prevede che le nuove graduatorie di terza fascia sostituiscano “integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente” ed abbiano “validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento supplenze ATA“.

Si è dell’avviso, pertanto, che analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97. Si ritiene, infine, possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota.

Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzione delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59.

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