Graduatorie di Istituto 2019/2022, scelta delle scuole dal 15 luglio ecco le ultime notizie

Per le Graduatorie di Istituto 2019/2022 si avvicina la data del 15 luglio quando i candidati dovranno effettuare la scelta delle scuole, l’aggiornamento dovrà essere effettuato dagli interessati compilando l’apposito modello su istanze online, il tutto viene effettuato in sintonia con l’aggiornamento delle GaE, relativamente alle quali sono in corso di pubblicazione le provvisorie.

Graduatorie di Istituto 2019/2022, scelta delle scuole dal 15 luglio ecco le ultime notizie

Dal 15 luglio 2019 gli interessati potranno compilare il modello B per effettuare la scelta delle scuole, il attraverso la compilazione del modello gli interessati verranno inseriti nella I fascia delle graduatorie di Istituto, il modello come evidenziato va inoltrato telematicamente, tramite il portale Istanze Online, dal 15 al 29 luglio 2019 entro le ore 14.00.

Gli interessati potranno inviare la domanda per una sola provincia, anche diversa da quella delle graduatorie ad esaurimento, il numero massimo di scuole che potranno essere scelte sono 20, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.

Per tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE.

Come detto sopra, è possibile presentare domanda per una provincia diversa da quella delle GaE e non c’è alcun vincolo al riguardo, nel senso che si può presentare domanda di aggiornamento nella I fascia delle graduatorie di istituto di qualsiasi provincia, esclusa una determinata categoria di personale. Vediamo quale.

L’articolo 9 bis, comma 7, del DM 374/2019 così dispone:

In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30
dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma  dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e  necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.

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