Spesso quando si è dipendenti pubblici o privati e magari non si sa molto sulle regole applicate per un lavoratore al momento del contratto, ci si ritrova poi dopo a doversi informare su permessi speciali. A proposito di permessi “speciali” l’ARAN risponde con un suo orientamento al quesito riguardante appunto a permessi speciali come quelli di matrimonio, in particolare rispondendo alle regole applicate per il settore della Ricerca, ma applicabile anche alla scuola.
Per il permesso matrimoniale il dipendente interessato avrebbe diritto a 15 giorni di permesso per matrimonio, ma la domanda che si ripropone più spesso è quella riguardante le seconde nozze, in quanto in aumento i divorzi e le seconde nozze.
A tal proposito “L’art. 8, comma 2, del CCNL 21/02/2002 si limita a stabilire che spettano quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i dieci giorni successivi alla celebrazione dell’evento. Sulla questione, anche in base a giurisprudenza consolidata, (TAR del Lazio- sentenze del 21.3.1991 n.382, del 15.1.1991 n.11 e 20.11.95 n. 1760) si deve ritenere che il beneficio compete quando il precedente matrimonio è venuto meno a tutti gli effetti civili ed il dipendente contrae un nuovo matrimonio. Per la fruizione del beneficio il matrimonio deve avere, comunque, validità civile.”
Per il personale scolastico con contratto a tempo determinato l’articolo di riferimento è il 19 comma 12 il quale afferma che “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.
Come è noto nel CCNL scuola per il personale a tempo indeterminato l’articolo di riferimento è il 15 comma 3 il quale prevede il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.