Scuola: Responsabilità dei docenti su infortuni agli studenti, Sentenza

In questo articolo tratteremo una problematica abbastanza frequente a scuola ovvero la sicurezza degli studenti nell’edificio scolastico. Un ultimo episodio accaduto in una scuola ai danni di un minore mentre si trovava nel centro di ricreazione estivo allestito e gestito dal Comune di appartenenza del ragazzino ha fatto riflettere sulle responsabilità degli insegnanti e della scuola.

Scuola: Responsabilità dei docenti su infortuni agli studenti, Sentenza

Il ragazzino mentre era nel centro di ricreazione estivo allestito e gestito dal Comune era finito la scorsa estate contro a una vetrata che, non essendo a norma, si era sfondata e il ragazzino era rimasto con la gamba incastrata nel vetro ma per estrarla si era provocato una profonda lacerazione, che ha causato postumi permanenti giudicati del 6% da un CTU, nominato dalla Corte d’appello.

In primo grado la domanda era stata rigettata in quanto secondo i rilievi la vetrata sembrava risultare all’epoca a norma in quanto installata con vetro temperato, e sotto il profilo della dinamica dell’incidente non era stata fornita adeguata prova che il fatto fosse ascrivibile alla spinta di una compagna di scuola.

La causa dello sfondamento della vetrata al momento dell’accaduto non è stata subito confermata, infatti il ragazzino non ha subito confermato che a spingerlo contro la vetrata sia stata una compagna e pare che al momento dell’accaduto non ci fosse nessuno a vigilare sui ragazzini.

La Cassazione in merito a tale episodio ha dichiarato che al Comune non potesse ascriversi una condotta di negligenza nel sorvegliare un soggetto affetto da un disturbo di ipercinesi non dichiarato dai genitori al momento dell’iscrizione al campo estivo e che in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318).

Inoltre i preposti alla sorveglianza si può liberare della presunzione di colpa diretta e specifica su di esso gravante ex art. 2048 c.c. dimostrando in concreto che le lesioni del ragazzino sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti ad esso non imputabili.

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