Riforma classi di concorso 2024, ecco le novità previste

Riforma classi di concorso 2024, ecco le novità previste – Entro la scadenza del 31 dicembre 2023, era atteso il decreto ministeriale che avrebbe implementato la riforma delle classi di concorso 2024, come delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Esaminiamo le novità introdotte da questa riforma.

La riforma delle classi di concorso per il settore dell’insegnamento prevede una procedura di integrazione del proprio curriculum vitae per coloro che sono in possesso di una laurea o di un diploma accademico. Tale procedura richiede l’aggiunta di ulteriori studi al fine di accedere alle diverse classi di concorso.

Un ulteriore aspetto innovativo riguardante l’accorpamento delle classi di concorso è rappresentato dal fatto che il decreto ministeriale rimetterà alle modalità di gestione dei soprannumerari la contrattazione collettiva. Tuttavia, è stato recentemente aggiunto il principio garantito che, in caso di assegnazione a un grado inferiore, verrà mantenuto il diritto alla retribuzione corrispondente al grado di titolarità precedente.

In primo luogo, la riforma delle classi di concorso prevede la fusione di alcune categorie sia nella scuola secondaria di primo che di secondo grado. Le fusioni coinvolgono le seguenti classi di concorso:

  • A-01 e A-17: Arte e Disegno si fondono con Storia dell’arte.
  • A-12 e A-22: Discipline letterarie si uniscono a Italiano, Storia e Geografia.
  • A-24 e A-25: Lingue e culture straniere si integrano con l’Inglese o seconda lingua comunitaria.
  • A-29 e A-30: Musica viene aggregata nei diversi gradi di istruzione secondaria.
  • A-48 e A-49: Scienze motorie e sportive vengono combinate.

Ricordiamo che le classi di concorso sono categorie prestabilite che indicano l’area di insegnamento e il livello scolastico per il quale un insegnante è abilitato a insegnare. Queste classi di concorso sono stabilite per garantire che gli insegnanti abbiano le competenze e la formazione necessarie per coprire specifici settori di studio e livelli di istruzione. Le classi di concorso sono regolate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Le classi di concorso coprono diversi settori disciplinari e livelli di istruzione, inclusi l’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado (scuola media), la secondaria di secondo grado (scuola superiore), e la formazione professionale. Ciascuna classe di concorso è identificata da un codice numerico specifico.

Esempi di classi di concorso includono:

  • Classe di Concorso A22: Scienze naturali e ambientali per la scuola secondaria di primo grado.
  • Classe di Concorso A33: Lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado.
  • Classe di Concorso A036: Storia e filosofia per la scuola secondaria di secondo grado.
  • Classe di Concorso A050: Matematica e fisica per la scuola secondaria di secondo grado.

Gli insegnanti che intendono insegnare in una determinata classe di concorso devono superare un concorso pubblico indetto dal MIUR per ottenere l’abilitazione. L’abilitazione conferisce l’autorizzazione a insegnare nella specifica classe di concorso e costituisce un requisito fondamentale per l’insegnamento in Italia.

Le classi di concorso sono un modo di garantire che gli insegnanti abbiano la formazione adeguata nelle discipline in cui intendono insegnare, contribuendo a mantenere elevati standard di qualità nell’istruzione italiana.

Inoltre, per la classe di concorso A028, i CFU necessari per l’accesso vengono abbassati. Per la classe di concorso A061, la valutazione dei titoli professionali viene abolita. La semplificazione è uno degli obiettivi chiave di questa riforma.

Per quanto riguarda la tabella B (classi di concorso per accedere all’ITP), si è proceduto a una semplificazione delle categorie e sono stati inclusi anche i diplomi di nuovo ordinamento. Per la classe di concorso A12, sono stati ripristinati gli esami di filologia, didattica e grammatica latina.

Per la conversazione in lingua straniera, è stata riconosciuta la validità dei diplomi ottenuti sia in scuole straniere che in Italia, rispettando gli ordinamenti dei Paesi di riferimento. Inoltre, ogni titolo rilasciato da atenei è considerato valido ai fini del reclutamento.

Per la classe di concorso A023, l’obiettivo è riconoscere il titolo rilasciato da qualunque Ateneo, introducendo una maggiore flessibilità nei requisiti di accesso.

La riforma prevede anche una modalità di integrazione del proprio curricolo per coloro che possiedono una laurea o un diploma accademico. Tale modalità richiede l’integrazione di studi aggiuntivi per poter accedere alle classi di concorso.

Nonostante l’accorpamento delle classi (come A-1/A-17, A-12/A-22, A-29/A-30, A-48/A-49), verrà mantenuta la distinzione per gradi dei ruoli nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato e nell’assegnazione delle supplenze.

Una significativa novità riguarda la gestione dei soprannumerari, che sarà rimessa alla contrattazione collettiva. Tuttavia, è stata aggiunta la garanzia che in caso di utilizzo in un grado inferiore, si manterrà il diritto alla retribuzione spettante nel grado di precedente titolarità.

Inoltre, è stata inclusa la laurea specialistica 54/S in pianificazione urbanistica ambientale per l’accesso alle classi A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54.

Il testo introduce anche novità per la Laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), che darà accesso anche alla classe A-23 se accompagnata dalla specifica abilitazione per l’insegnamento dell’Italiano L-2 e da almeno tre anni di esperienza nell’insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri.

In merito, si comunica una nuova disposizione destinata agli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): l’allegato B prevede tre diverse modalità per acquisire i requisiti necessari per l’insegnamento.

Nello specifico, in alcuni indirizzi di studio dell’istruzione professionale si fa riferimento ai codici ATECO; in altre classi di concorso, invece, è specificato come requisito un numero minimo di ore da svolgere nel piano degli studi (come ad esempio per le classi B-19, B-20, B-21); mentre in altre ancora si individua come requisito, per chi possiede il titolo di studio nell’indirizzo “Servizi commerciali”, la specifica declinazione nel percorso dell’ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria, attestato nel Curriculum dello studente (come ad esempio per le classi B-22, B-27, B-28).

Il CSPI ritiene opportuno prevedere criteri nazionali uniformi al fine di garantire omogeneità a livello nazionale.

Il CSPI sottolinea l’inquietudine per un possibile impoverimento culturale nelle discipline artistiche e umanistiche, manifestatosi attraverso una revisione delle materie di Italiano, Lingue e Arte. Tale ristrutturazione non sembra rispecchiare pienamente quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali, ma piuttosto appare orientata da logiche di razionalizzazione.