Dilemma per moltissimi studenti che finite le scuole medie non sanno quale indirizzo di studi scegliere è sempre recente, in quanto nell’età dei 13-14 anni non tutti gli studenti sanno bene quale indirizzo di studi scegliere e qualche volta si affidano, o meglio si fanno trasportare dalle scelte dei propri compagni di classe.
Non tutti gli studenti dopo aver effettuato la scelta dell’indirizzo di studi prescelto è contento al massimo e magari durante lo stesso anno cambia più volte l’indirizzo scolastico perché magari non alla sua portata e bravura.
Un indirizzo di studio gettonatissimo negli anni scorsi era la scuola magistrale, divenuta poi liceo psicopedagogico, coloro che effettuarono anni fa e completarono il percorso di studi delle scuole magistrali anche ad indirizzo linguistico hanno lavorato per anni come insegnati in tutta Italia, anche solo con il titolo di diploma, cosa non più possibile nei recenti anni in quanto occorre possedere un titolo di Laurea e abilitazione per insegnare nelle scuole.
Da un recente comunicato ANIEF è emersa una nuova sentenza che conferma l’assoluta validità di abilitazione all’insegnamento del diploma sperimentale a indirizzo linguistico, infatti i titoli conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 “conservano il proprio valore legale abilitando all’insegnamento senza distinzione tra diploma magistrale e diploma all’esito di corsi di studi conseguiti presso un istituto magistrale”.
Quindi tutti i possessori di diploma di scuola magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’anno 2001/2002 possono stare tranquilli e continuare ad esercitare la professione senza alcun disguido.
Pare dunque disapplicata per contrasto con le norme di rango primario e secondario, la contraria previsione dell’art. 2 del D.M. 353/14 di aggiornamento delle graduatorie d’istituto, a seguito del quale è stato emanato “il provvedimento di depennamento dalle graduatorie di istituto della ricorrente, secondo cui (specularmente a quanto già stabilito nel precedente art. 2 del D.M. 62/2011) hanno diritto all’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia, per quanto concerne la scuola primaria e dell’infanzia, coloro che abbiano conseguito titoli di studio rilasciati da istituti magistrali al termine di corsi sperimentali, ma ciò a condizione che il titolo conseguito corrisponda al diploma di “maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel d.m. istitutivo dei corsi medesimi”.
Il pieno accoglimento del ricorso patrocinato dai legali Anief a tutela di una docente della provincia di Bologna, “il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto adottato dal Dirigente scolastico nei riguardi della ricorrente” è stato disapplicato, infatti è stato “dichiarato il diritto della ricorrente all’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto classi di concorso Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria per gli anni scolastici 2014/2017 nella posizione derivante dal punteggio attribuitole in base ai titoli e servizi posseduti”.
A pagare tali conseguenze sono state le Amministrazioni che hanno dovuto provvedere al reinserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dall’approvazione delle graduatorie d’istituto valide per gli anni 2014/2017 e al pagamento di € 1.500 per onorari, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cap.
Il presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisalspiega Marcello Pacifico ci tiene a precisare che “Il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/2002 ha pieno valore di abilitazione all’insegnamento; l’Amministrazione non può interpretare in modo restrittivo e arbitrario la normativa primaria di riferimento. Abbiamo già ottenuto ragione sull’argomento presso il tribunale amministrativo in più occasioni e non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti grazie alla costanza e alla professionalità dei nostri legali”.