Pensioni Scuola 2018: invio domande entro il 20 dicembre 2017

Il 23 novembre è stata pubblicata una circolare che rende operativi alcuni provvedimenti in materia di Pensioni nel settore della scuola, la circolare (nota 50436/17) fa riferimento ai pensionamenti dal 1 settembre 2018, in attuazione del Decreto Ministeriale 919/17 ed è valida per i Docenti, Personale ATA e Dirigenti Scolastici della Pubblica Amministrazione, le domande andranno presentate attraverso la piattaforma Ministeriale Polis Istanze OnLine salvo specifiche eccezzioni.

Nella circolare sono indicate anche le date di scadenza entro cui presentare le domande di pensionamento ed anche quelle di dimissioni volontarie, per i docenti/educatori e ATA la scadenza è fissata per il 20 dicembre 2017 mentre per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2018.

La circolare precisa che oltre alla domanda di cessazione dovrà essere presentata anche la domanda di pensione da inviare direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza secondo le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Le modalità sopra elencate saranno le uniche valide ai fini dell’accesso alla pensione, vediamo ora quali sono i requisiti per andare in pensione per il personale della scuola:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini dell’accesso al pensionamento.

Vecchiaia

  • 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
  • 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità

  • 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

Quota

  • 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
  • 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)

Per le sole donne è possibile il pensionamento con l’opzione per il sistema contributivo.

Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2018 a condizione che il requisito di età (57 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo.

Ape sociale

A breve saranno fornite specifiche istruzioni per chi ha ottenuto l’acceso all’Ape sociale.

Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

  • 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018

Pensione anticipata

  • per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018;
  • per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018.

È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.

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