Domande Graduatorie Personale ATA, la beffa è dietro l’angolo

Dal 30 settembre e fino al 30 ottobre 2017 si sono aperte le procedure per l’iserimento e l’aggiornamento per lavorare come Personale Ata all’interno della scuola pubblica italiana, le domande che sono pervenute in questi primi 7 giorni sono davvero tante ma la maggior parte di esse rischiano di non essere accolte ed il motivo è da ricercare nella legge di Bilancio del 2015 che ha fissato dei paletti molto stringenti per quanto riguarda la nomina dei collaboratori scolastici, le legge infatti ha revocato di fatto la possibilità ai presidi di attingere alla graduatoria delle supplenze per sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici.

La situazione non cambia anche per i collaboratori scolastici, anche se per loro non vige un divieto esplicito vi sono però dei requisiti ben precisi per quanto riguarda le supplenze, i collaboratori scolastici assenti possono essere sostituiti dai presidi con un supplente pescato in graduatoria solo se il periodo di assenza è superiore a 7 giorni.

Tutto questo servirà solo formare le graduatorie valide per attingere per le supplenze con una afflusso di persone ancora più massiccio rispetto a quello registrato nel 2014.

Un esempio pratico arriva dall’Istituto Virgilio di Empoli dove il preside Alessandro Marinelli non può sostituire un amministrativo infortunato proprio per le normative introdotte dalla legge di stabilità del 2015.

Dall’Anno Scolastico 2015/2016:

  • è possibile conferire supplenze al personale assistente amministrativo solo per assenze che si verificano in scuole in cui l’organico di diritto preveda solo 2 posti
  • non si possono conferire supplenze per assenze del personale assistente tecnico
  • non si possono conferire supplenze per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico, in questo caso si prevede alla “copertura” con i colleghi presenti, remunerati a carico del Mof per le ore eccedenti.

A decorrere dal 1 settembre 2015 i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n 662 a:

  • personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbiano meno di 3 posti
  • personale appartenente al profilo professionale di assistenze tecnico
  • personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Alla sostituzione si può provvedere mediante attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti

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