Sciopero docenti e ATA, astensione attività non obbligatorie dal 20 aprile al 16 maggio, novità

L’organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha indetto lo sciopero per il personale docente e personale ata con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo e ATA, lo sciopero di queste attività è stato confermato anche dal Miur attraverso la nota n. 11142 del 10 aprile 2018.

Sciopero docenti e ATA, astensione attività non obbligatorie dal 20 aprile al 16 maggio, novità

Lo sciopero proclamato sarà attivo dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019 e come abbiamo visto coinvolte i docenti, il personale ata ed il personale educativo, ma quali sono le attività non obbligatorie previste dal CCNL? di seguito andiamo a vedere nel dettaglio quali sono queste attività in base al ruolo che si ricopre nella scuola.

Per il personale ATA:

  • astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;
  • astensione da tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (I^ e II^ ) e negli incarichi specifici;
  • astensione dall’intensificazione della attività nell’orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti;
  • astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;

Per il personale docente ed educativo:

  • astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, retribuite con il MOF;
  • astensione dalle ore aggiuntive per l’attuazione dei progetti e degli incarichi di coordinatore retribuiti con il MOF;
  • astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro incarico aggiuntivo;
  • astensione dalle ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero;
  • astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva.

Ricordiamo che l’istruzione e la scuola è comunque un seervizio pubblico e per tanto lo sciopero dovrà essere esercitato osservando le regole e le procedure previste dalla normativa vigente (articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e norme pattizie definite  ai sensi dell’art. 2 della legge medesima).

Le scuole devono comunicare lo sciopero alle famiglie e agli alunni; devono inoltre comunicare tramite SIDI le seguenti informazioni:

  • numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
  • numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
  • numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
  • ammontare delle retribuzioni trattenute.

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