Personale ATA Graduatorie III fascia, ecco i titoli e servizi che non sono valutabili

Torniano a distanza di qualche settimana a parlare del Personale ATA in particolare delle Graduatorie di Terza (3 III) Fascia, in particolare nell’articolo andiamo a vedere quali sono i titoli e servizi che non sono valutabili ai fini del punteggio in Graduatoria, recentemente l’ufficio Scolastico di Latina ha fornito alcuni chiarimenti molto importanti su questo aspetto che è giusto approfondire per comprendere meglio il funzionamento delle Graduatorie.

Personale ATA Graduatorie III fascia, ecco i titoli e servizi che non sono valutabili

In questi giorni l’ufficio Scolastico di Latina ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui titoli e servizi valutabili ai fini delle Graduatorie, un chiarimento importante anche per le segreterie e gli uffici scolastici impegnati nella verifica e correttezza degli elenchi.

La FLC Latina spiega inoltre che la nota in questione era già stata trasmessa il 06/12/2017 e adesso riproposta, raccomandando la massima attenzione al riguardo, tenuto conto delle innumerevoli situazioni di mancata convalida dei titoli stessi e conseguenti revoche di incarichi:

ATA graduatorie terza fascia: quali servizi non valgono

Non sono valutabili nelle procedure di reclutamento del personale ATA:

  1. Servizi resi in qualità di CO.CO.CO . ( contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa) ;
  2. Servizi resi un qualità di CO.CO.PRO.( Contratto di Collaborazione per Programma) ;
  3. Tirocini;
  4. Stage;
  5. Lavori Interinali;
  6. Consulenze;
  7. L.S.U. ( Lavori Socialmente Utili) ;
  8. L.P.U. ( Lavori di Pubblica Utilità) ;
  9. Prestazioni per cooperative ( anche se a servizio di pubbliche amministrazioni) ;
  10. Servizi alle dipendenze di aziende a partecipazione comunale, provinciale e/o regionale;
  11. Servizio di vigile del fuoco volontario ( non avente rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) ;
  12. Servizio di operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli  Enti Locali.

Tutti i predetti servizi non sono valutabili in quanto non resi con rapporto di impiego diretto con lo Stato o con gli Enti Locali.

Non sono, altresì, valutabili, in quanto non prestati con rapporto di impiego diretto con lo Stato o con gli Enti Locali:

  1. I dottorati di ricerca (o assegni di ricerca), poiché assimilabili a contratti di collaborazione continuativa e  non servizi alle dirette dipendenze della P.A.;
  2. I servizi resi in qualità di scrutatore/presidente di seggio, in quanto svolti in qualità di prestatori d’opera;
  3. Progetti/PON con Enti Pubblici, Scuole, Stato, perché svolti in qualità di prestatori d’opera;
  4. Master, corsi di formazione post laurea, abilitazioni all’esercizio delle varie professioni, praticanti, corsi di lingua di qualsiasi genere e qualsiasi lavoro svolto nel privato sia come dipendente che come autonomo/professionista;
  5. Servizi in qualità di consigliere/assessore comunale, provinciale, regionale (in quanto corrisposta un’indennità per l’incarico svolto non legato da rapporto di impiego.

Approfondimenti ATA:

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