Assegnazioni Provvisorie 2020-2021, incontro al Miur, ecco le ultime Novità

Assegnazioni Provvisorie 2020-2021 Docenti e Ata Scuola – Nella giornata di ieri 8 Luglio 2020 c’è stato l’incontro tra il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione e i sindacati per firmare il CCNI utilizzazioni e Assegnazione Provvisorie 2019-2020-2021-2022, a seguito dell’incontro sono emerse importanti novità per i docenti e il Personale ATA, in questo articolo facciamo il punto sulla situazione  e sulle ultime novità emerse dall’incontro.

Tra le principali novità emerse a margine dell’incontro secondo voci accreditate ci sarebbe la possibilità di poter partire subito con la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per i docenti titolari in qualsiasi ordine o grado di Istruzione, anche se manca ancora l’ufficialità sulle date secondo quanto emerso tra le date possibili si parla già da domani 9 di luglio 2020, per tanto le due settimane potrebbero andare dal 9 al 20 luglio 2020, con pubblicazione della CM ovvero Nota del MI sulle utilizzazioni già in serata dell’8 luglio.

Per quanto riguarda le date di presentazione delle domande fino a qualche settimana fa si parlava di partire dal 13 Luglio 2020 e fino al 25 Luglio 2020, ma secondo le ultime novità emerse dall’incontro di ieri queste date protrebbero essere anticipate, anche se si attendono comunicati ufficiali dal Ministero o dai sindacati che hanno preso parte all’intro di ieri.

Ma durante l’incotro tenutosi ieri è stata l’occasione anche per chiarire alcuni aspetti sulle assegnazioni provvisorie, ricordiamo intanto quali sono i motivi per cui è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria:

  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
  • ricongiungimento ai genitori
  • gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.

Assegnazione provvisoria per docente che ottiene il trasferimento

Una delle novità introdotte dal contratto sulle assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/22 è la rimozione del vincolo di non poter richiedere assegnazione provvisoria per chi otterrà il trasferimento.

Per tanto essere soddisfatti nella domanda di mobilità (territoriale o professionale) non impedisce al docenti la partecipazione alla mobilità annuale, purché se ne abbiano i requisiti.

Docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2019

Un altro aspetto delle assegnazioni provvisiorie riguarda tutti quei docenti che sono stato nominati in ruolo con decorrezza giuridica – in questo caso 1° settembre 2019 –  il CCNI prevede la possibilità di richiedere assegnazione provvisoria purché tale decorrenza non coincida con l’anno scolastico per cui è valida l’assegnazione.

L’art. 7 comma 2 dispone infatti che Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22.

Per cui, i docenti con decorrenza giuridica 2019/20 – secondo quanto indicato al momento dal CCNI – potranno richiedere assegnazione provvisoria per il 2020/21.

Docenti ex FIT e assegnazioni provvisorie

Rimane ancora l’incertezza se questo valga anche per tutti i docenti assunti dalle graduatorie del concorso ex Fit (compreso il DM 631/18) di I e II grado per cui la legge di Bilancio ha previsto un blocco di 4 anni successivi alla immissione in ruolo, senza però specificare se questo vale anche per le assegnazioni provvisorie.

Infatti, le modifiche, apportate al decreto 59/2017 dalla legge 145/2018, prevedono che  il docente deve rimanere nella scuola, in cui ha svolto l’anno di prova (quindi di immissione in ruolo che, ricordiamolo, ormai è sede definitiva), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Leave a Reply