Studente scivola a scuola, condanna e risarcimento di 7mila euro

Il Tribunale di Lecce ha accertato la responsabilità del Ministero convenuto per i danni derivati dalla caduta di uno studente minorenne e ha accolto la domanda per quanto di ragione e per l’effetto il Ministero è tenuto a erogare la somma di Euro 7.565,15 oltre accessori allo studente. Questa è la notizia che gira da qualche giorno e che fa riflettere molto sulla questione sicurezza nelle scuole, il MIUR è stato citato in giudizio in una causa di risarcimento danni a causa dell’infortunio subito da un bambino.

Sfortunatamente lo studente durante le attività didattiche, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula, è scivolato sul pavimento umido per l’accumulo di condensa, riportando lesioni, ma secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte

“la responsabilità dell’istituto scolastico per i danni che l’allievo causa a sé stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., l’istituto ha l’onere di provare che il danno sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all’insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti per evitare il verificarsi di eventi dannosi” (cfr. tra molte Cass. civ. n. 2413/2014).

Il Tribunale di Lecce rende noto con la Sentenza del 6 giugno 2017 rileva che all’esito dell’istruttoria svolta risulta ha accertato e provato che il piccolo studente  è caduto a terra da solo durante l’orario scolastico a causa del pavimento bagnato e divenuto scivoloso per l’umidità che si era depositata, i testimoni sebbene abbiano precisato che il fatto sia accaduto questo inverno, hanno  dichiarato che il giorno del sinistro vi erano fenomeni di condensa non solo sul pavimento ma anche sulle finestre rendendo in particolare il pavimento scivoloso.

Le risultanze istruttorie gravano sul Ministero che nell’occorso fossero state adottate tutte le misure necessarie a protezione dei minore, sì da far ritenere la caduta imprevedibile, in quanto ascrivibile a caso fortuito.  In considerazione dell’età degli studenti e nel caso concreto, la mancata adozione di idonee misure precauzionali atte a prevenire le verosimili cadute dovute a scivolamento, la mancata adozione di idonee misure precauzionali atte a prevenire le verosimili cadute dovute a scivolamento fanno concludere il Tribunale accertando come sussistente la responsabilità del Ministero convenuto per i danni derivati dalla caduta del minore accogliendo la domanda.

Per risarcimento danni lo studente percepirà dal Ministero una  somma pari a Euro 7.565,15 oltre accessori.

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